Riferimento: Prestazioni occasionali
karl8, io credo invece che tu non abbia in alcun modo toppato nella risposta data in precedenza, trattandosi di reddito relativo ad una società.
vige il principio di competenza e a fronte del ricavo inserito nell'anno 2010 va inserito il relativo costo.
la deducibilità per cassa vale solo per i compensi spettanti agli amministratori (cfr. comma 5, art. 95 tuir) come correttamente è stato scritto.
ciao
Ciao Giuseppe e grazie della precisazione.
In verità il dubbio mi rimane e riporto di seguito un intervento che tratta la materia.
Compensi agli amministratori, deducibilità retroattiva se pagati entro il 12 gennaio
Nel caso di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente opera il principio di cassa allargato, che ha effetti anche sulla deducibilità per la società
di Alessandro COTTO (Sabato 08 gennaio 2011).
Archiviato lo “scivolone” della Corte di Cassazione sull’indeducibilità dei compensi agli amministratori, torna utile ricordare, all’inizio dell’anno, che anche agli amministratori di società si applica, in linea generale, il principio di cassa allargato.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Si tratta di una norma specificatamente introdotta per il reddito di lavoro dipendente e diretta a regolarizzare la prassi di alcuni datori di lavoro che imputavano al mese di dicembre le somme erogate nei primi giorni di gennaio.
Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria (CM 326/97), è un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati ad inizio anno.
Si tratta peraltro di un principio che opera anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001 n. 67), categoria reddituale nella quale, a partire dal 2001, sono confluiti anche i compensi da amministratore, con l’unica eccezione di quei soggetti per i quali l’ufficio di amministratore:
- rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione (es. commercialista) ovvero
- è connesso all’attività tipica della professione abituale.
Quindi, se un amministratore viene pagato entro il 12 gennaio 2011, la somma attribuita concorre a formare il reddito dell’amministratore medesimo per il periodo d’imposta 2010.
Quali sono gli effetti di tale disposizione per la società?
È noto che ai sensi dell’ art. 95, comma 3 del TUIR, i compensi sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. La norma sancisce quindi una deroga al principio generale di competenza, introducendo un principio di cassa essenzialmente per ragioni antielusive.
Sulla base del dato strettamente letterale, si dovrebbe peraltro concludere che il compenso pagato all’amministratore, ad esempio, il 7 gennaio 2011, ancorché tassato in capo all’amministratore nel 2010, dovrebbe essere deducibile per la società solo nel 2011.
La norma fa infatti riferimento al periodo d’imposta in cui i compensi sono corrisposti all’amministratore e non a quello in cui sono tassati. E pacificamente, nel nostro esempio, sono corrisposti nel 2011.
Sul punto è però opportunamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circ. 18 giugno 2001 n. 57); ad avviso dell’Agenzia la ratio della norma è quella di far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante.
Pertanto, proprio in applicazione del principio di cassa allargato, i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12 gennaio 2011 sono deducibili dalla società nel periodo d’imposta 2010.
Diverso è il discorso per i compensi attribuiti ad amministratori che svolgono un’attività professionale nell’ambito della quale può essere ricondotto l’ufficio di amministratore.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate (circ. 12 dicembre 2001 n. 105), confluisce nella nozione di reddito di lavoro autonomo il compenso attribuito:
- al professionista che ha come oggetto tipico della professione l’attività di amministratore (es. commercialista);
- al professionista la cui attività sia oggettivamente connessa a quella svolta dalla società (es. ingegnere edile amministratore di società di ingegneria).
In questo caso, i compensi costituiscono componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo ai quali non può applicarsi il principio di cassa allargato.
Pertanto il compenso pagato il 7 gennaio 2011 risulta fiscalmente rilevante in capo al professionista nel 2011 e deducibile in capo alla società sempre nel 2011. Ciò a prescindere dalla circostanza che il predetto compenso si riferisca all’attività prestata nel 2010.
Cosa ne pensi?