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prestazione occasionale

frensis80

Utente
Buongiorno,
Vorrei un chiarimento riguardo la prestazioni occasionali di lavoro autonomo, sulle quali ho letto opinioni discordanti.
Il limite di 5000,00 € per anno solare vale per la totalità dei committenti oppure per ognuno di essi? dalla circolare INPS 103 del 06/07/04 sembrerebbe la prima ipotesi ma ho letto interpretazioni dottrinali che sostengono il contrario vista la generalità del Decreto 276/03...
Grazie
 
Riferimento: prestazione occasionale

Vale per la totalità dei committenti.

Relativamente agli obblighi contributivi introdotti dall'articolo 44 della Legge n. 326/2003, a seguito delle precisazioni contenute nella circolare INPS del 6 Luglio 2004 n. 103, ti ricordo che:

  • il reddito annuo di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione;

  • in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente;

  • in presenza di una pluralità di rapporti, il lavoratore autonomo è obbligato a comunicare ai committenti interessati all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento;

  • l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla Legge n. 335/1995 da parte del lavoratore autonomo decorre dal momento in cui gli emolumenti percepiti nell'anno (cioè nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di 5.000,00 euro;

  • l'iscrizione alla Gestione Separata può essere effettuata anche dal collaboratore presso gli sportelli INPS;

  • ai fini della verifica dell'obbligo dell'instaurazione del rapporto assicurativo-contributivo (e quindi del superamento di Euro 5.000,00 nell'anno), non si deve tenere conto degli emolumenti percepiti nell'anno 2009, ovvero delle prestazioni effettuate entro il 31 Dicembre 2009 o precedenti;

  • nell'ipotesi di superamento della fascia di esenzione, ogni committente deve versare i contributi sugli ulteriori emolumenti corrisposti con le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi (e quindi con diritto di rivalsa di 1/3 a carico del lavoratore entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento) tramite modello F24;

  • l'imponibile da assoggettare a contribuzione è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla nota emessa dal lavoratore autonomo occasionale;

  • le aliquote contributive relative al 2010 sono pari al 26,72% per i soggetti sprovvisti di copertura previdenziale e 17% per gli altri soggetti.

Da ciò consegue che, mentre i rimborsi spese analiticamente risultanti dalla nota emessa dal prestatore non sono imponibili previdenzialmente, costituendo parte del compenso gli stessi devono, invece, essere assoggettati a ritenuta d'acconto del 20 per cento ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.
 
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