Riferimento: prestazione occasionale come tutor di corsi di formazione
Da Fisco Oggi
Le modalità di tassazione
Anche qui, i redditi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
Ai fini fiscali, nei compensi da assoggettare a ritenuta d'acconto rientrano anche i rimborsi spese inerenti.
Le Finanze, già nel lontano 1977, con la circolare n. 1 del 15 dicembre 1977 - parte 8 - hanno sostenuto che la determinazione della base imponibile "sulla quale applicare la ritenuta...non può che essere costituita dall'ammontare dei compensi percepiti per la prestazione di lavoro autonomo al lordo delle spese sostenute...Vanno invece escluse dalla ritenuta soltanto le somme ricevute dall'esercente arti e professioni a titolo di rimborso di spese da questi anticipate per conto del cliente, a condizione che non costituiscono, secondo quanto innanzi chiarito, spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e a condizione che siano debitamente e analiticamente documentate".
Tale posizione è stata ancora una volta ribadita con la risoluzione n. 20 del 20 marzo 1998, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha esplicitato che "anche sulla parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dalla eventuale diaria", quali compensi, "deve essere applicata la ritenuta d'acconto di cui all'art.25 del D.P.R.n.600 del 1973", e con la risoluzione 69/E del 21 marzo 2003, ove ha nuovamente affermato che "le somme corrisposte dall'Istituto devono essere assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria riservata in Italia ai redditi di lavoro autonomo occasionale corrisposti ai non residenti", in quanto "nella nozione di compenso devono ricondursi anche i rimborsi di spese inerenti alla produzione del reddito", con il conseguente assoggettamento a ritenuta.
Il lavoratore autonomo occasionale deve, quindi, indicare nel quadro RL i compensi lordi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, comprensive quindi dei rimborsi spese per vitto e alloggio addebitati e sui quali va assolta la ritenuta del 20 per cento, e, successivamente, dedurre tali spese - inerenti all'attività di lavoro autonomo - e rilevare le ritenute d'acconto subite.
Il contribuente è tenuto, altresì, a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, distintamente, per ciascuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito, da esibire o trasmettere, su richiesta, all'ufficio fiscale competente, qualora questi ritenga di avviare l'attività di controllo sostanziale.
Per i lavoratori autonomi occasionali, ai fini della inerenza e conseguente deducibilità dei costi, valgono, sostanzialmente, le stesse regole e principi relativi ai lavoratori autonomi abituali. Per esempio, per colui che svolge - in maniera occasionale - l'attività di docenza per scuole di specializzazione tributarie private, o convegnistica sempre in materia fiscale, costituiranno spese inerenti, oltre ai costi di vitto, alloggio e viaggio (compresi i pedaggi autostradali, i costi per il parcheggio e i costi per il taxi), anche le spese sostenute per l'aggiornamento, quali l'acquisto di libri, giornali, riviste specializzate, banche dati, enciclopedie giuridiche, che contengano nozioni specialistiche rivolte al settore specifico del contribuente (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002), le spese di cancelleria, sempre se riferibili all'incarico ricevuto, le spese telefoniche documentate attraverso il cedolino rilasciato dal negoziante, le spese di manutenzione del computer o le spese per l'acquisto di un software, eccetera.