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prescrizione bollo auto 2013

Salve mi è arrivata una cartella esattoriale riscossione sicilia in data 24/01/18 per un bollo dell'anno 2013 (tutto) io ho comprato l'auto a maggio 2013.
L'iscrizione a ruolo è il 27/08/17 (in questi 4 anni e mezzo non ho mai ricevuto nulla! la cartella è dovuta? come devo fare per annullare il procedimento? rispondete grazie!!!!!
Come si fa devo andare di persona si può annullare la cartella in autotutela " non sono molto informato"
per una tassa caduta in prescrizione ?Se vado nell'ufficio preposto ti offrono la possibilità di rottamare la cartella ? come si fa aiutatemi ho ancora tempo per far qualcosa?
 
E' intervenuta la prescrizione triennale del bollo auto. Il diritto di recupero della tassa in questione risulta essere di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.

Devi quindi presentare un'istanza di annullamento in autotutela, per avvenuta prescrizione della pretesa tributaria: puoi prendere spunto dall'istanza di autotutela riportata nel seguente link. Si tratta di una cartella relativa ad un avviso di accertamento IRPEF, notificata presso la residenza del debitore oltre i termini di prescrizione ... proprio come nel tuo caso !






http://www.avvocatogratis.it/ottobr...le-tarsu-–-tares,-equitalia.html#.Wo2S-nzSLIU







L'istanza può essere presentata personalmente, non è necessaria l'assistenza di un avvocato o di un commercialista.

Non ci sono i presupposti per una rottamazione della cartella, soltanto per un annullamento in autotutela !

Sei ancora in tempo per chiedere l'annullamento all'agente per la riscossione.
 
E' intervenuta la prescrizione triennale del bollo auto. Il diritto di recupero della tassa in questione risulta essere di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.

Devi quindi presentare un'istanza di annullamento in autotutela, per avvenuta prescrizione della pretesa tributaria: puoi prendere spunto dall'istanza di autotutela riportata nel seguente link. Si tratta di una cartella relativa ad un avviso di accertamento IRPEF, notificata presso la residenza del debitore oltre i termini di prescrizione ... proprio come nel tuo caso !






http://www.avvocatogratis.it/ottobre-2013/840-modello-di-richiesta-annullamento-in-autotutela-cartella-esattoriale-tarsu-–-tares,-equitalia.html#.Wo2S-nzSLIU







L'istanza può essere presentata personalmente, non è necessaria l'assistenza di un avvocato o di un commercialista.

Non ci sono i presupposti per una rottamazione della cartella, soltanto per un annullamento in autotutela !

Sei ancora in tempo per chiedere l'annullamento all'agente per la riscossione.

Attenzione a tenere in considerazione il fatto che l'autotutela non sospende i termini per presentare ricorso, con la conseguenza che se decadono i termini per presentare ricorso la pretesa si consolida anche se prescritta. Tieni presente che in questi casi l'agente della riscossione molto difficilmente annullerà la cartella in autotutela perché riterrà corretto il proprio operato, pertanto dovrà essere il giudice tributario a dichiararla, mediante presentazione di ricorso, come detto da Giuseppe.
Saluti.
 
Attenzione a tenere in considerazione il fatto che l'autotutela non sospende i termini per presentare ricorso, con la conseguenza che se decadono i termini per presentare ricorso la pretesa si consolida anche se prescritta. Tieni presente che in questi casi l'agente della riscossione molto difficilmente annullerà la cartella in autotutela perché riterrà corretto il proprio operato, pertanto dovrà essere il giudice tributario a dichiararla, mediante presentazione di ricorso, come detto da Giuseppe.
Saluti.
Confermo: l'autotutela non sospende i termini del ricorso in commissione tributaria.

Speriamo che l'agente per la riscossione abbia un minimo di ragionevolezza e che annulli la cartella di pagamento senza costringerti al successivo passaggio del ricorso in commissione tributaria.
 
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