A
alberto
Ospite
Secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 4, T.u. registro, l’ufficio non può rettificare, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, i valori dichiarati dai contribuenti, qualora questi siano pari a un multiplo della rendita catastale (100 volte, per i fabbricati; è la cosiddetta valutazione automatica).
ma questo è ai fini cmq dell'imposta di registro, che in atti soggetti ad iva, è cmq determinata in misura fissa.
La giurisprudenza della Suprema corte, ha sempre evidenziato che la corretta interpretazione dell’art. 51 imposta di registro comporta che, qualora il contribuente non abbia fatto ricorso alla valutazione automatica, il fisco riacquista la piena libertà discrezionale di rettificare il quantum dichiarato applicando i criteri dettati dalla legge, senza incontrare altro limite che quello intrinseco ai criteri stessi. All’esito di tale rettifica, potrà quindi certamente essere superato il valore pari al multiplo della rendita, qualora il fisco motivi correttamente la sua determinazione. In sostanza, conclude la Cassazione, il criterio di valutazione automatica è semplicemente uno strumento per ridurre il contenzioso; esso non ha alcuna rilevanza sostanziale (così, da ultimo, Cass. n. 15080 del 28 novembre 2001).
ma questo è ai fini cmq dell'imposta di registro, che in atti soggetti ad iva, è cmq determinata in misura fissa.
La giurisprudenza della Suprema corte, ha sempre evidenziato che la corretta interpretazione dell’art. 51 imposta di registro comporta che, qualora il contribuente non abbia fatto ricorso alla valutazione automatica, il fisco riacquista la piena libertà discrezionale di rettificare il quantum dichiarato applicando i criteri dettati dalla legge, senza incontrare altro limite che quello intrinseco ai criteri stessi. All’esito di tale rettifica, potrà quindi certamente essere superato il valore pari al multiplo della rendita, qualora il fisco motivi correttamente la sua determinazione. In sostanza, conclude la Cassazione, il criterio di valutazione automatica è semplicemente uno strumento per ridurre il contenzioso; esso non ha alcuna rilevanza sostanziale (così, da ultimo, Cass. n. 15080 del 28 novembre 2001).