beh, considerato che l'ammortamento è del 3% annuo.... dovevan valere ben poco detti immobili per non aver una plusvalenza su una cessione che in ogni caso va fatta a valori di mercato. (il fisco ha tutti i poteri di accertamento relativi al valore reale degli importi messi negli atti di compravendita)
sull'iva ok con quanto dice giousè..
Nell’ambito della riforma dell’Iva a opera del dlgs 2/9/97, n. 313, è stato anche innovato sensibilmente il trattamento fiscale delle cessioni di beni con Iva non detratta, sia al fine di rimediare, almeno in parte, a fenomeni di duplicazione dell’imposta sia per adeguare la normativa interna a quella comunitaria. Riguardo a questo secondo aspetto, si è provveduto a sopprimere la lettera h) del terzo comma dell’articolo 2 e a inserire nell’articolo 10 il numero 27-quinquies, nel quale è stata ricollocata la fattispecie in esame, che dall’1/1/98 è quindi passata dal regime di esclusione dal campo impositivo a quello di esenzione dal tributo. In proposito, la recente pronuncia ministeriale conferma implicitamente l’applicabilità del nuovo trattamento anche per la cessione di beni acquistati sotto l’imperio della vecchia normativa. In ordine al primo profilo, poi, la fattispecie è stata ampliata in modo da ricomprendere nel proprio ambito le cessioni di beni in relazione al cui acquisto non sia stato possibile esercitare, neppure in parte, il diritto di detrazione non solo in forza di impedimenti di carattere oggettivo, ma in ottemperanza a tutte le regole sulla disciplina del diritto in questione contenute negli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (rapportandosi alla lettera della norma, la circolare ministeriale n. 328 del 24/12/97 non ha ritenuto estensibile il trattamento di esenzione all’ipotesi in cui l’indetraibilità derivi dall’avvenuta opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis; è auspicabile che tale interpretazione venga rivista allo scopo di tener conto degli effetti sostanziali scaturenti dall’esercizio della citata opzione, anche in considerazione del fatto che la relazione di accompagnamento del dlgs n. 313/97 menziona il divieto di detrazione ex art. 36-bis fra le situazioni che avrebbero dato luogo all’applicazione del nuovo punto 27-quinquies). L’imposta di registro. L’introduzione della nuova fattispecie di esenzione, che, come si è visto, risulta legittimamente applicabile anche nelle cessioni di beni immobili, non è stata accompagnata da modifiche all’articolo 40 del dpr n. 131/86, che continua cos" a statuire l’inapplicabilità dell’imposta proporzionale di registro sugli atti rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, ancorché in regime di esenzione, con la sola eccezione delle operazioni indicate al punto 8-bis) dell’articolo 10, dpr n. 633/72.
ciao....