Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile
riporto un copia-incolla relativi alla riscossione coattiva - 2
-naturalmente nel tuo caso è l'Ade locale a inviarti il relativo avviso quasi sempre bonario la prima volta, ma coattivo la seconda.
Termini di decadenza e gradualità nelle iscrizioni a ruolo
Rapporti tra ruolo e misure cautelari previste dal Dlgs n. 472/1997
La possibilità dell'ente creditore d'iscrivere a ruolo il debitore per le somme non versate spontaneamente soggiace ai termini di decadenza fissati nelle norme sulla riscossione o nelle disposizioni che riguardano il singolo tributo.
Se la legge non prevede termine di decadenza, l'ufficio e l'ente formano il ruolo entro l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile.Per i tributi erariali si realizzano entrambe le ipotesi: l'articolo 17 del Dpr n. 602/1973, infatti, detta le regole per l'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, delle imposte dirette e dell'Iva, mentre vale il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui l'atto-presupposto è divenuto definitivo per l'iscrizione a ruolo delle altre imposte indirette.
Per evitare eccezioni di decadenza da parte del contribuente, che ne ha immediata percezione in quanto nella cartella compare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento in materia di imposte dirette e Iva è divenuto definitivo (articolo 17, comma 1, lettera c, Dpr n. 602/1973)
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr 29/09/1973, n. 600, e articolo 54-bis del Dpr 26/10/1972, n. 633 (articolo 17, comma 1, lettera a, Dpr n. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma 2-octies dell'articolo 1 del decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 112, ha prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (articolo 17, comma 1, lettera a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La proroga è connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di sanatoria previste dalla n. legge 289/2002, in particolare l'articolo 9-bis
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del Dpr 29/09/1973, n. 600 (articolo 17, comma 1, lettera b, Dpr n. 602/1973).
Un caso particolare è quello dell'iscrizione a ruolo degli atti accertativi Iva soggetti, fino al 30 giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza fissata dall'articolo 17 del Dpr n. 602/1973, come modificato dall'articolo 6 del Dlgs n. 46/1999 - in vigore a decorrere dal 1° luglio 1999 - che, per espressa previsione dell'articolo 23, stesso decreto legislativo, si applica anche all'Iva.
Nella successione delle norme è stato rappresentato il problema di quale disciplina applicare agli accertamenti in materia Iva definitivi al 30/06/1999.
La circolare n. 186/E del 17/09/1999 ha risolto la questione considerando quale termine iniziale per il decorso della decadenza annuale il 1° luglio 1999 e fissando al 31/12/2000 la data entro cui rendere esecutivi i ruoli.
Per quanto concerne la gradualità delle iscrizioni a ruolo il credito è, di norma, riscuotibile quando è certo, liquido ed esigibile.
Le disposizioni sulla riscossione consentono all'erario di iscrivere a ruolo in via graduale le imposte, i relativi interessi e le sanzioni per le quali pende contestazione sull'an e sul quantum debeatur.
Le iscrizioni possono, quindi, essere effettuate a titolo definitivo o a titolo provvisorio.
Sono iscritte a titolo definitivo le imposte e le ritenute alla fonte dichiarate e non versate insieme ai relativi interessi e sanzioni e quelle dovute in conseguenza di accertamenti resisi definitivi.
Per le somme dovute a seguito di accertamento non definitivo, invece, le iscrizioni sono graduate secondo la disciplina dettata:
dall'articolo 15 del Dpr n. 602/1973, che consente l'iscrizione, dopo la notifica dell'accertamento, della metà delle imposte, contributi, premi e ritenute dovute dai sostituti d'imposta corrispondenti all'imponibile o maggiore imponibile accertato e dei relativi interessi; disposizione applicabile per la riscossione delle imposte dirette e dell'Iva. L'iscrizione dei tributi nella misura su indicata deve riguardare solamente gli imponibili o i maggiori imponibili oggetto di contestazione, in quanto l'articolo 15 del Dpr n. 602/1973, come novellato dall'articolo 4 del Dlgs n. 462/1997, non è applicabile ai recuperi fiscali non contestati, in relazione ai quali, pertanto, la pretesa fiscale è divenuta definitiva. In tale ipotesi, l'iscrizione a ruolo deve essere, infatti, effettuata per l'intero importo del tributo. Per gli altri tipi di imposte e tasse continuano ad applicarsi le differenti norme che le disciplinano.
dall'articolo 68 del Dlgs n. 546/1992 che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio dei tributi per i quali le singole leggi d'imposta prevedono la riscossione frazionata:
2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso e dei relativi interessi
per il minore tra l'importo corrispondente alla decisione della commissione tributaria provinciale e i 2/3 dell'accertato nel caso in cui il ricorso sia accolto parzialmente
per il residuo importo dopo la decisione della commissione tributaria regionale.
La riscossione frazionata delle sanzioni irrogate è prevista dall'articolo 19 del Dlgs n. 472/1997 nella stessa misura prevista dall'articolo 68 del Dlgs n. 546/1992 (inizia dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso).
Inoltre, in caso di rilascio della "certificazione tributaria" da parte del professionista, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale secondo le percentuali di cui al citato articolo 68, a meno che la rettifica non riguardi esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria (articolo 36 del Dlgs n. 241/1997).
Si veda il seguente prospetto di sintesi.
prassi correlata
- Circolare n. 186 del 17/09/1999
- Circolare n. 3 del 29/01/2004