Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Plusvalenza vendita terreno edificabile

pallina69

Utente
Salve.
Ho venduto un terreno edificabile di cui ero in possesso da oltre 30 anni.
Premettendo che prima della vendita ho provveduto a far demolire la costruzione presente su di esso da 15 anni (e di conseguenza, l'accatastamento dell'immobile era tornato ad essere quello proprio di un terreno edificabile), mi chiedo se era dovuto il pagamento della plusvalenza.
Inoltre, potrei conoscere i termini prescrittivi per tale mancato pagamento?
Grazie.
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

La plusvalenza sulla vendita dei terreni edificabili è sempre soggetta a tassazione.
Ma quando hai venduto il terreno??

Ciao.
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

Se non hai fatto la rivalutazione del terreno prima della vendita...purtroppo devi pagare sulla plusvalenza generata per diff.za dagli oneri di acquisizione. Non capisco chi ti abbia consigliato di far demolire il vecchio fabbricato sia pur accatastato, per far figurare esclusivamente il terreno edificabile, a meno che non sia stato un ex fabbricato rurale con l'obbligo di accatastamento ai fini dell'art.2 comma 38 dl.262/2006,qualora il proprietario non ne avesse avuto i requisiti. saluti.lella.
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

Il terreno è stato venduto nel 2005. Conosci i termini di prescrizione per il mancato pagamento?
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

Far demolire la costruzione è stata una mia scelta in quanto non volevo avere eventuali problemi conseguenti alla vendita di una casa costruita per uso personale e purtroppo con qualche problema di staticità (nonostante avessi l'abitabilità).
Il terreno fu acquistato come terreno agricolo nel lontano 1968; successivamente, dopo circa 15 anni, ho costruito e condonato la costruzione della casa, dove ho anche vissuto per qualche anno.
Non ho dunque fatto una speculazione sul terreno...
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

riporto un copia-incolla relativi alla riscossione coattiva - 2

-naturalmente nel tuo caso è l'Ade locale a inviarti il relativo avviso quasi sempre bonario la prima volta, ma coattivo la seconda.


Termini di decadenza e gradualità nelle iscrizioni a ruolo
Rapporti tra ruolo e misure cautelari previste dal Dlgs n. 472/1997


La possibilità dell'ente creditore d'iscrivere a ruolo il debitore per le somme non versate spontaneamente soggiace ai termini di decadenza fissati nelle norme sulla riscossione o nelle disposizioni che riguardano il singolo tributo.
Se la legge non prevede termine di decadenza, l'ufficio e l'ente formano il ruolo entro l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile.Per i tributi erariali si realizzano entrambe le ipotesi: l'articolo 17 del Dpr n. 602/1973, infatti, detta le regole per l'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, delle imposte dirette e dell'Iva, mentre vale il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui l'atto-presupposto è divenuto definitivo per l'iscrizione a ruolo delle altre imposte indirette.
Per evitare eccezioni di decadenza da parte del contribuente, che ne ha immediata percezione in quanto nella cartella compare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:

31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento in materia di imposte dirette e Iva è divenuto definitivo (articolo 17, comma 1, lettera c, Dpr n. 602/1973)
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr 29/09/1973, n. 600, e articolo 54-bis del Dpr 26/10/1972, n. 633 (articolo 17, comma 1, lettera a, Dpr n. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma 2-octies dell'articolo 1 del decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 112, ha prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (articolo 17, comma 1, lettera a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La proroga è connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di sanatoria previste dalla n. legge 289/2002, in particolare l'articolo 9-bis
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del Dpr 29/09/1973, n. 600 (articolo 17, comma 1, lettera b, Dpr n. 602/1973).
Un caso particolare è quello dell'iscrizione a ruolo degli atti accertativi Iva soggetti, fino al 30 giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza fissata dall'articolo 17 del Dpr n. 602/1973, come modificato dall'articolo 6 del Dlgs n. 46/1999 - in vigore a decorrere dal 1° luglio 1999 - che, per espressa previsione dell'articolo 23, stesso decreto legislativo, si applica anche all'Iva.
Nella successione delle norme è stato rappresentato il problema di quale disciplina applicare agli accertamenti in materia Iva definitivi al 30/06/1999.
La circolare n. 186/E del 17/09/1999 ha risolto la questione considerando quale termine iniziale per il decorso della decadenza annuale il 1° luglio 1999 e fissando al 31/12/2000 la data entro cui rendere esecutivi i ruoli.

Per quanto concerne la gradualità delle iscrizioni a ruolo il credito è, di norma, riscuotibile quando è certo, liquido ed esigibile.
Le disposizioni sulla riscossione consentono all'erario di iscrivere a ruolo in via graduale le imposte, i relativi interessi e le sanzioni per le quali pende contestazione sull'an e sul quantum debeatur.
Le iscrizioni possono, quindi, essere effettuate a titolo definitivo o a titolo provvisorio.
Sono iscritte a titolo definitivo le imposte e le ritenute alla fonte dichiarate e non versate insieme ai relativi interessi e sanzioni e quelle dovute in conseguenza di accertamenti resisi definitivi.
Per le somme dovute a seguito di accertamento non definitivo, invece, le iscrizioni sono graduate secondo la disciplina dettata:

dall'articolo 15 del Dpr n. 602/1973, che consente l'iscrizione, dopo la notifica dell'accertamento, della metà delle imposte, contributi, premi e ritenute dovute dai sostituti d'imposta corrispondenti all'imponibile o maggiore imponibile accertato e dei relativi interessi; disposizione applicabile per la riscossione delle imposte dirette e dell'Iva. L'iscrizione dei tributi nella misura su indicata deve riguardare solamente gli imponibili o i maggiori imponibili oggetto di contestazione, in quanto l'articolo 15 del Dpr n. 602/1973, come novellato dall'articolo 4 del Dlgs n. 462/1997, non è applicabile ai recuperi fiscali non contestati, in relazione ai quali, pertanto, la pretesa fiscale è divenuta definitiva. In tale ipotesi, l'iscrizione a ruolo deve essere, infatti, effettuata per l'intero importo del tributo. Per gli altri tipi di imposte e tasse continuano ad applicarsi le differenti norme che le disciplinano.
dall'articolo 68 del Dlgs n. 546/1992 che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio dei tributi per i quali le singole leggi d'imposta prevedono la riscossione frazionata:
2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso e dei relativi interessi
per il minore tra l'importo corrispondente alla decisione della commissione tributaria provinciale e i 2/3 dell'accertato nel caso in cui il ricorso sia accolto parzialmente
per il residuo importo dopo la decisione della commissione tributaria regionale.
La riscossione frazionata delle sanzioni irrogate è prevista dall'articolo 19 del Dlgs n. 472/1997 nella stessa misura prevista dall'articolo 68 del Dlgs n. 546/1992 (inizia dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso).
Inoltre, in caso di rilascio della "certificazione tributaria" da parte del professionista, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale secondo le percentuali di cui al citato articolo 68, a meno che la rettifica non riguardi esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria (articolo 36 del Dlgs n. 241/1997).
Si veda il seguente prospetto di sintesi.

prassi correlata
- Circolare n. 186 del 17/09/1999

- Circolare n. 3 del 29/01/2004
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

Far demolire la costruzione è stata una mia scelta in quanto non volevo avere eventuali problemi conseguenti alla vendita di una casa costruita per uso personale e purtroppo con qualche problema di staticità (nonostante avessi l'abitabilità).
Il terreno fu acquistato come terreno agricolo nel lontano 1968; successivamente, dopo circa 15 anni, ho costruito e condonato la costruzione della casa, dove ho anche vissuto per qualche anno.
Non ho dunque fatto una speculazione sul terreno...


Il problema sta nel fatto che alla vendita non sussisteva un fabbricato, quindi il terreno risultava puro terreno edificabile. Diversamente se fosse stato venduto con l'abitazione sia pur non agibile, ma pur sempre accatastata.
Se il terreno da agricolo è diventato con il tempo ( 40 anni dopo...) edificabile, ha modificato il valore e l'appartenenza alla ruralità. Nessuno parte dall'idea che lei abbia ..speculato..ma la legge è uguale per tutti , e se trattasi di pura vendita terereno edificabile ...la plusvalenza esiste comunque.

- il dl.223/06 art.36 comma 2 , ha specificato che un'area è da considerarsi edificabile con l'inserimento del Piano Regolatore Generale approvato da parte del Comune, INDIPENDENTEMENTE dal parere della Regione e dall'adozione dei piani attuativi. L'ADE ha considerato tale interpretazione con effetto RETROATTIVO (circolari n.28/2006 e n.6/2006).In senso conforme si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.25506 del 30.09.2006.
L'art.67 COMMA 1 LETT.A. del Tuir considera reddito diverso la plusvalenza realizzata mediatne la LOTIZZAZIONE DEI TERRENI, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei teerreni e degli edifici. La successiva lettera b, si riferisce alla plusvalenza realizzata a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.


saluti.
lella.
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

Il terreno è stato venduto nel 2005. Conosci i termini di prescrizione per il mancato pagamento?

Il problema è che avresti dovuto inserire l'importo della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi del 2006 relativa ai redditi 2005, non hai neanche più spazi per il ravvedimento.. Mi spiace ma non vedo molte soluzioni al problema.
 
Riferimento: Plusvalenza vendita terreno edificabile

Il terreno è stato venduto nel 2005. Conosci i termini di prescrizione per il mancato pagamento?

i termini per accertare l'annualità 2005 da parte dell'Agenzia delle entrate sono i seguenti:
a) 31.12.2010 nel caso di dichiarazione relativa all'anno 2005 regolarmente presentata;
b) 31.12.2011 nel caso di dichiarazione omessa.

il riferimento normativo è dato dall'art. 43, DPR 600/1973 il quale dispone che l'accertamento dell'Ufficio deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno nel caso di dichiarazione omessa).
 
Alto