La plusvalenza va dichiarata "nel
rigo RL5, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati(compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione previsti dall’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Con riferimento ai beni acquisiti per donazione l’esclusione opera fino al 3 luglio 2006; pertanto, la casella va compilata se le cessioni dei suddetti beni sono state effettuate a partire dal 4 luglio e non sono decorsi cinque anni dalla data di acquisto dell’immobile da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per quanto riguarda le spese dovranno essere indicate al rigo RL5, colonna 2, (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno
anteriore.
Le imposte derivanti dalla tassazione della plusvalenza, entrando a far parte del redditto complessivo, potranno essere rateizzate.
Ciao