Riferimento: Pescrizione ici
Gli avvisi di accertamento in rettifica (per le dichiarazioni incomplete o infedeli o per i parziali e ritardati pagamenti) e d'ufficio (per le dichiarazioni o per i versamenti omessi) devono essere motivati (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate) e vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo:
- a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione;
- a quello nel corso del quale l'imposta non fu versata o lo fu in misura insufficiente, se la dichiarazione non andava presentata (comma 161).