Riferimento: permessi per lutto
Riassumo.
L'art. 2 del D.M. 278/00 prevede al punto 1 :
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi
Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma ( riferite ai parenti o affini ecc).
Prosegue il D.M. 278/00 al punto 6:
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Il richiamato art. 1 comma 1 prevede:
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Il D.M. 278/00 richiama espressamente l'articolo 4, c.2, della Legge 8 Marzo 2000, n. 53 che così dispone:
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari ( decesso ecc)..
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione .
Che poi alla fine è quello che vuole sapere/conoscere l'utente che ha posto la domanda.
Saluti domenico