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Perdita del capitale al di sotto del minimo legale

jimi3

Utente
Salve a tutti.
Ho una srl inattiva con cs al minimo di legge e senza riserve, ma con finanziamenti soci.
Realizza una piccola perdita di € 600 dovuta ai costi essenziali.
Pertanto, si tratta di una perdita che riduce il cs sociale al di sotto del minimo, ma che non è assolutamente superiore ad un terzo.
Gentilmente, vi chiedo di dirmi se la perdita può essere coperta in sede di assemblea ordinaria mediante i finanziamenti soci, oppure se è necessaria un assemblea straordinaria dinanzi ad un notaio.
 
Grazie Giuseppe.
Ma allora ti chiedo una conferma: la copertura della perdita può essere deliberata con una delibera di assemblea ordinaria? Tu per caso conosci qualche documento ufficiale (ad esempio, un articolo) che sostiene questa tesi?
 
Per effetto della copertura della perdita mediante rinuncia dei soci a parte del proprio credito, il capitale sociale non viene intaccato (portandosi al di sotto del minimo legale) e dunque basta un verbale di assemblea ordinaria.
In mancanza sarebbe stato necessario un verbale di assemblea straordinaria e quindi l'intervento del notaio.
Ciao.
 
La rinuncia al finanziamento soci, secondo i puristi, dovrebbe avere data certa antecedente il termine dell'esercizio. Secondo me, sulla data certa si può soprassedere.
In sostanza -a parte il problema della data certa- l'importante è poter sostenere in sede di Assemlea, che il patrimonio netto è capiente per riassorbire la perdita, grazie a versamenti soci in conto copertura perdite; si eviterebbe la spesa del Notaio (che per i soci potrebbe essere l'obiettivo primario).
Conviene guardare bene nel libro verbali, magari a fine anno hanno fatto una bella riunione per esaminare un bilancio provvisorio, hanno già deciso di girare una parte dei finanziamenti a riserva, e non se ne ricordano ...
 
nella mia risposta io non parlavo di rinuncia dei soci, ma dell'utilizzo del finanziamento a copertura e ciò non deve essere fatto in precedenza, ma nell'apposita sede assembleare dopo che è emersa la perdita.
ciao
 
Purtroppo, la CCIAA di Napoli mi ha comunicato che la rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti, che così potranno essere utilizzati a copertura della perdita, è un atto societario per il quale occorre sempre il Notaio. E questa è una pessima notizia.
Dall'altra parte, per contabilizzare i versamenti come versamenti in conto capitale, e non come finanziamenti soci, sarebbe stata necessaria nel corso dell'esercizio una lettera commerciale avente data certa, e ad oggi non abbiamo nulla di tutto ciò.
 
a me appare strano ciò scrivi. spesso basta un termine differente per avere una risposta diversa. nel tuo caso, secondo me, non occorre parlare di rinuncia dei finanziamenti, tantopiù che, se ho inteso bene, non si tratta di conferimenti in conto capitale, ma di puri finanziamenti e detti finanziamenti possono essere destinati a copertura delle perdite.
ciao
 
Aspetta, i finanziamenti soci sono dei debiti per i quali i soci hanno diritto alla restituzione. Non sono poste del patrimonio netto. Perciò, mi ha spiegato la CCIAA, il Cap Soc per effetto della perdita si riduce al di sotto del minimo e senza rinuncia dei soci i finanziamenti non sono idonei alla copertura della perdita.
 
Aspetta, i finanziamenti soci sono dei debiti per i quali i soci hanno diritto alla restituzione.
....
Non sono poste del patrimonio netto.

Appunto. Supponiamo che i soci a marzo, finanziano la Società per il suo fabbisogno "normale", poi a ottobre si accorgono che il bilancio rischia di chiudere in perdita; con delibera, l'assemblea decide di chiedere a tutti i soci di rinunciare al rimborso del finanziamento al fine di coprire la perdita che si profila all'orizzonte. Tutti i soci aderiscono alla richiesta della Società, in una qualche forma che consente di effettuare una scrittura contabile datata prima della fine dell'esercizio. Secondo me non occorre notaio e non occorre nemmeno data certa.
Il Notaio occorre se questa scelta viene fatta nel nuovo esercizio, perchè la riserva a copertura perdite non esiste nell'esercizio in chiusura, allora bisogna azzerare il capitale e ricostituirlo. Se si fa l'anno prima, non vi è azzeramento, quindi non occorre il notaio. Tecnicamente, il capitale non è mai sceso sotto il limite legale.
 
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