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perdita da condono

M

maria

Ospite
<HTML>Una srl avendo aderito al condono tombale ed avendo provveduto a regolarizzare le scritture contabili sul bilancio al 31/12/2002 chiude l' anno in esame con una perdita; premesso che dall'aspetto fiscale questa non assume alcuna rilevanza per le dovute riprese in sede di dichiarazione resta il fatto che in bilancio risulta una perdita. Questa come deve essere trattata dal punto di vista civilistico? Se la società non ha riserve da potere utilizzare per la copertura della perdita dovrà provvedere in sede di assemblea straordinaria con atto redatto dal notaio o può procedere in seduta ordinaria visto che questa scaturisce da rettifiche di condono?
Grazie per la Vs.collaborazione.</HTML>
 
<HTML>motiva il tutto a nota integrativa di bilancio, ma cmq puoi rilevare le regoarizzazioni creando una riserva L.289/2002 secondo i principi contabili internazionali

ciao...</HTML>
 
<HTML>Se è una perdita deriva da sopravvenienza passiva, non si può creare una riserva con una sopravvenienza passiva (alberto forse non hai letto bene il quesito). L'amministratore deve con urgenza richiamare i soci che devono intervenire per coprire la perdita oppure bisogna procedere all'azzeramento del capitale sociale e della sua ricostituzione. Daltronde se era una attività fittizia è giusto che il patrimonio netto civilistico ne risenta.</HTML>
 
<HTML>charlot, la perdita deriva dalla procedura prevista per la regolarizzazione delle scritture contabili, la scrivente ha eliminato attività fittizie iscrivendo una sopravvenienza passiva l.289/02... è chiara l'esposizione dell'accaduto.
quindi essendo una interferenza da leggi fiscali sul bilancio... si può contabilizzare il tutto anzichè a sopravvenienza passiva a riserva l.289/02.

ciao e buon lavoro..........</HTML>
 
<HTML>cmq si, mi rivedo meglio la cosa per i riflessi sul capitale...
ciao...</HTML>
 
<HTML>ho letto i vostri messaggi e Vi ringrazio; ma se devo creare una riserva con una soprav.passiva significa che devo portarla tra le voci attive di bilancio come oneri da ammortizzare che per la loro natura sarebbero comunque indeducibili e mi darebbero origine sempre ad una perdita di bilancio, quindi il problema resta. credo che abbia ragione charlot l' amministratore dovra' richiamare i soci anche se si tratta di una perdita fittizia. Comunque visto che il problema si pone Vi sarei grata se mi potreste fornire i dati della normativa in modo da poterla esaminare insieme a Voi. Grazie</HTML>
 
<HTML>il problema si è posto ora perchè hai effettuato la regolarizzazione di attività fittizie eliminate iscrivendo detta sopravvenienza passiva l.289/2002.
la puoi contabilizzare sia come sopravvenienza passiva indeducibile o come riserva da influenze fiscali.
ragionandoci sopra, il dato di fatto è che le attività eran fittizie, cioè inesistenti e questo anche prima del condono, hai fatto la regolarizzazione scritture per sistemare una situazione patrimoniale non conforme alla verità... cioè visto che la srl risponde per i suoi debito col suo patrimonio.... che patrimonio aveva prima del condono? il problema si pone...
che attività son state eliminate?

ciao...</HTML>
 
<HTML>scusami alberto se insisto, ma forse non ci capiamo.
Eliminando una attività fittizia (scrittura contabile Avere) devi generare una contropartita in Dare che non può essere una riserva. E comunque qualsiasi cosa scrivi in Dare (sopravvenienza passiva oppure riserva "negativa", ammesso che si possa) si genera una perdita di patrimonio, che ricorrendone i casi va ricostituito secondo quanto previsto dal C.C.
Confermo a Maria la mia risposta precedente.
buon lavoro</HTML>
 
<HTML>la procedura contabile inerenti alla regolarizzazione scritture contabili può essere fatta sia con l'iscrizione di sopravvenienze passive e attive che con l'iscrizione a fondo di riserva.
i principi contabili nazionali dicono di registrare a sopravvenienze cosiccome le istruzioni alla regolarizzazione.
i principi contabili internazionali propendono per la riserva.
Ora, ai fini della regolarizzazione, qualsiasi strategia contabile utilizzata a patto che sia rispettata l'imposizione sostitutiva dei maggiori valori, qualsiasi comportamento tenuto non darà luogo a particolari problematiche fiscali. (vedi anche guida italia oggi sui condoni fiscali)

i</HTML>
 
<HTML>quindi conseguenze sul piano fiscale non ce ne sono, in quanto le sopravvenienze cosi registrate non son tassabili ne deducibili.
sul piano civile, si può arrivare ad un aumento del netto patrimoniale o ad un suo decremento, da valutare nelle sue conseguenze.</HTML>
 
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