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Perdita < 1/3 del capitale sociale

Karl8

Utente
Srl matura una perdita inferiore a 1/3 del Capitale Sociale, che però si riduce al di sotto del minimo legale.
L'art. 2482-ter c.c. impone procedura per ricostituzione del capitale, ma cita le "perdite superiori a 1/3 del capitale sociale" e non parla di quelle inferiori.
Ho letto tesi opposte: chi sostiene che c'è comunque obbligo di ricostituire in C.S., chi sostiene che la perdita è riportabile a nuovo senza problemi.
Avete qualche aggancio valido?
 
Riferimento: Perdita < 1/3 del capitale sociale

Ciao Karl, le perdite di società di capitali le ho anch'io ma non volevo buttare lì una risposta banale!!.
Purtroppo, anche oggi, non ho avuto tempo di consultare pubblicazioni sull'argomento, ma una riflessione l'ho fatta e, umilmente, te la espongo.
Leggendo l'art. 2484 - cause di scioglimento - del Codice Civile, al punto 4)- si legge: "per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale salvo quanto stabilito dagli articoli 2447 e 2482 ter" ... quindi se consideriamo la questione dal punto di vista delle cause di scioglimento, a prescindere dal fatto che la diminuzione sia più o meno di un terzo del capitale, quando il capitale scende al di sotto del minimo legale siamo in presenza di una causa di sicoglimento ex lege, con l'eventuale strada alternativa della convocazione dell'assemblea per deliberare o la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo o per deliberare la trasformazione della società.
Ciao.
Nicoletta
 
Riferimento: Perdita < 1/3 del capitale sociale

Sono d'accordo con Nicoletta, la perdita che intacca il minimo legale va eliminata, anche se inferiore ad 1/3 ecco perché la legge non ne parla. Lì si va ad intaccare uno degli elementi essenziali della srl.
 
Riferimento: Perdita < 1/3 del capitale sociale

Mi inserisco nella discussione, facendo una riflessione.
Ma allora qualsiasi perdita anche di 1 euro che fa andare il capitale sotto i 10.000 e obbliga alla riscostituzione (es cap 10.000 perdita 1 capitale che va a 9.999). Non mi sembra questa la logica della norma, io penso che debba superare un terzo del capitale quindi 3.333,33 ed anche in quel caso la legge diche che va convocata l'assemblea per decidere in merito. L'assemblea a mio avviso potrebbe decidere che i soci versino, pro-quota 2.333,33 lasciando a nuovo 1.000 €. Però anche in questo caso la perdita residua farebbe scendere il capitale sotto il minimo, quindi questa delibera non andrebbe bene nella previsione sostenuta. Ma di queste, io personalmente ne ho viste diverse, notarili per altro. Quindi, credo, che come al solito, la situazione si apre a tutte e due le conclusioni, resta sempre valida la situazione di specie e il buon senso rapportato al patrimonio aziendale e al potenziale pericolo del caso.
Ciao
 
Riferimento: Perdita < 1/3 del capitale sociale

Rileggendo l'articolo 2482 ter in effetti la perdita deve superare il terzo del capitale.
 
Riferimento: Perdita < 1/3 del capitale sociale

la situazione si apre a tutte e due le conclusioni, resta sempre valida la situazione di specie e il buon senso rapportato al patrimonio aziendale e al potenziale pericolo del caso.
Ciao

Nella dottrina ci sono posizioni contrastanti come dice Karl nel suo primo intervento.
Nella pratica anche a me, come a Maurizio, sono capitati casi nei quali il capitale è sceso al di sotto del minimo e a onor del vero ... non abbiamo fatto proprio nulla.
A mio parere è importante quanto scritto da Maurizio e sopra riportato e cioè che tutto il ragionamento deve essere riferito al caso concreto e al potenziale pericolo, deve essere quello il parametro che, eventualmente, deve far scattare un atteggiamento prudenziale più forte.
Un saluto
Nicoletta
 
Riferimento: Perdita < 1/3 del capitale sociale

Ciao Nicoletta, e forza Milan, anche se in GB sarà difficilissimo, ma siamo o no il teem più blasonato del mondo???? E allora!!!

Per quanto riguarda le cose serie, io confermo che il "buon senso" deve essere sempre la linea guida, senza mai dimenticare le norme. Le norme ci devono far ragionare e far discernere cosa sia necessario e cosa non sia opportuno fare in certi casi.
Ciao
 
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