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PEC obbligatoria da indicare nel ricorso in CTP?

Nel ricorso in CTP, nelle cause inferiore a 5000.0000 di lire italiane il ricorrente procede autonomamente nella discussione della controversia senza assistenza, ma vi chiedo se è obbligatoria la pec?
Oppure, in questo caso no!
 
Riterrei di no se il ricorrente è un privato e non è dotato di pec, non essendo obbligato dalla legge a dotarsene.
Saluti.
 
Nel ricorso in CTP, nelle cause inferiore a 5000.0000 di lire italiane il ricorrente procede autonomamente nella discussione della controversia senza assistenza, ma vi chiedo se è obbligatoria la pec?
Oppure, in questo caso no!

Ho dato una lettura alle norme e, IMHO, la PEC è obbligatoria anche per il contribuente che sta in giudizio senza difensore. L'obbligo deriva dal combinato disposto dall'art. 16, comma 1-bis, e art. 18, comma 2, lett. b) D.Lgs. 546/1992.

L'art. 16, comma 1-bis, dispone :"le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ... L'indirizzo della posta certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo" (se non c'è il difensore, occorre indicare l'indirizzo delle parti).
L'art. 18, comma 2, lett.b) invece dispone che il ricorso deve contenere "l'indirizzo di posta certificata" (della parte se manca il difensore).
 
Ho dato una lettura alle norme e, IMHO, la PEC è obbligatoria anche per il contribuente che sta in giudizio senza difensore. L'obbligo deriva dal combinato disposto dall'art. 16, comma 1-bis, e art. 18, comma 2, lett. b) D.Lgs. 546/1992.

L'art. 16, comma 1-bis, dispone :"le comunicazioni sono effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ... L'indirizzo della posta certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo" (se non c'è il difensore, occorre indicare l'indirizzo delle parti).
L'art. 18, comma 2, lett.b) invece dispone che il ricorso deve contenere "l'indirizzo di posta certificata" (della parte se manca il difensore).

Bah...non sono d'accordo con la tua interpretazione.
Qualora la parte sta in giudizio personalmente l'omissione della PEC non è sanzionabile mediante l'aumento del 50% del C.U.
Saluti.
 
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