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Passaggio da forfettino a regime dei minimi

ily

Utente
Ciao a tutti, nel 2006 ho aperto una partita iva con il regime delle nuove iniziative produttive. A dicembre i tre anni sono decorsi e dovrei optare per un altro regime. Ho scelto il regime dei minimi. Ora ho due dubbi:
1. Devo, attraverso il modello AA9/9, dichiarare all'agenzia delle entrate il nuovo regime?
2. A marzo 2009 posso regolarmente versare l'iva relativa al regime del forfettino anche se nel 2009 rientro già nel regime dei minimi?
Grazie.
 
Riferimento: Passaggio da forfettino a regime dei minimi

Ciao Ily, sono andata venerdì all'agenzia dell'entrate, rispetto al quesito sulla necessità di dichiarare l'adesione al regime dei minimi mi hanno risposto che è necessario barrare la casella corrispondente, però non sono riusciti a farlo dal loro terminale. Ieri ho cercato informazioni sul sito dell'agenzia delle entrate, ed ho richiesto il PIN per poter gestire la mia partita iva (variazioni, invio modulistica ecc...) online e così comunicare direttamente la scelta del regime dei minimi. Una volta ricevuto il PIN dovrebbe essere possibile fare tutto online, te lo confermo appena me lo inviano...
Sto diventando sempre più diffidente!
Rispetto all'iva non sono informata in quanto le mie prestazioni sono esenti.
Buona giornata Cristina
 
Riferimento: Passaggio da forfettino a regime dei minimi

Grazia tante Cristina . Un'ultima domanda, c'è un termine per comunicare all'agenzia delle entrate la variazione?
E comunquue anche io sono molto diffidente anche perchè a me avevano detto che scaduto il decorso naturale del forfettino il passaggio ad un altro regime era automatico....Mahhhh in che mani siamo!!!!!!!!!!!
 
Riferimento: Passaggio da forfettino a regime dei minimi

Se alla scadenza del forfettino hai i requisiti per il regime dei minimi il passaggio è naturale. Dev'essere espresso il passaggio al regime normale (vale in ogni caso il comportamento concludente del contribuente). La scelta del regime normale vale per 3 anni.
La scelta del regime dei minimi può essere fatta solo in sede di attribuzione della partita IVA.

Saluti
Michele
 
Riferimento: Passaggio da forfettino a regime dei minimi

Grazie Mickey quindi non devo fare nulla!!
Ma l'iva dell'anno 2008 (avendo il forfettino) devo comunque pagarla a marzo 2009 anche se automaticamente sono nel regime dei minimi?
 
Riferimento: Passaggio da forfettino a regime dei minimi

Grazie Mickey quindi non devo fare nulla!!
Ma l'iva dell'anno 2008 (avendo il forfettino) devo comunque pagarla a marzo 2009 anche se automaticamente sono nel regime dei minimi?

Ovviamente devi versare l'iva del 2008 a marzo o a luglio in sede di unico 2009. Con la presentazione della dichiarazione iva relativa al 2008 indicherai sul Quadro VA che questa è l'ultima dichiarazione iva presentata. Entro la data di marzo potresti dover procedere alla rettifica della detrazione dell'iva per i beni ed i servizi presenti in azienda al 31/12/2008.
Ti riporto questo trafiletto. È riferito a unico 2008 ma dovrebbe valere anche per unico 2009.
Anche i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione. Tali soggetti passano infatti da un regime che prevede l’applicazione dell’IVA ad un regime fuori campo IVA, per espressa previsione dell’art. 1, comma 100, Finanziaria 2008.

MODALITA’ OPERATIVE

TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI
Per procedere operativamente alla rettifica della detrazione IVA è necessario individuare in via preliminare i beni e i servizi, ancora presenti presso l’azienda alla data del 31/12/2007, interessati dalla stessa.
Si tratta nello specifico:
- dei beni non ammortizzabili e dei servizi non ancora ceduti o utilizzati alla data del 31/12/2007;
- dei beni ammortizzabili (compresi quelli immateriali) per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione (9 anni per i beni immobili).
I beni aventi un valore unitario non superiore ad € 516,46 e quelli con un coefficiente di ammortamento superiore al 25% sono considerati non ammortizzabili. Gli stessi non sono pertanto interessati dalla rettifica, in quanto si considerano implicitamente utilizzati nel primo esercizio di impiego (CM n. 73/E/2007).

BENI NON AMMORTIZZABILI E SERVIZI
Per i beni non ammortizzabili e per i servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31/12/2007 la rettifica della detrazione interessa l’intero ammontare dell’IVA originariamente detratta.
Per determinare tale importo è necessario effettuare il raffronto, fino ad esaurimento, con le fatture di acquisto più recenti. I produttori agricoli devono determinare l’IVA relativa ai prodotti finiti applicando le relative percentuali di compensazione. Per i prodotti finiti e semilavorati l’importo va “ricostruito e convalidato attraverso prove documentali e criteri analitici di rilevazione contabile” (CM 24/12/97, n. 328/E).


BENI AMMORTIZZABILI
Relativamente ai beni ammortizzabili la rettifica viene effettuata per i quinti (o decimi nel caso di beni immobili) mancanti al compimento del quinquennio (o decennio) dalla loro entrata in funzione.
Se, ad esempio, viene acquistato un bene mobile nel 2007 con IVA detratta pari a 100, l’IVA da restituire all’Erario per effetto della rettifica sarà pari ad 80 (4/5 di 100 – mancano infatti ancora 4 anni alla fine del quinquennio dall’entrata in funzione del bene).
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Per documentare adeguatamente l’ammontare dell’IVA rettificata in occasione di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente deve predisporre apposito prospetto indicante per categorie omogenee:
- la quantità;
- e il valore;
dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.

BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO AZIENDALE AL 31/12/2007(documentazione ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 e dell’art. 1, commi 96-117, Legge 24/12/2007, n. 244)
Ditta …………………………………………………………..
Sede a …………………………………………………………..
Città …………………………………………………………..
Partita IVA …………………………………………………………..
Tipologia Quantità Valore

VERSAMENTO
Il versamento dell’IVA che deriva dalla rettifica può essere effettuato:
- in unica soluzione;
- ovvero in 5 rate costanti annuali senza applicazione di interessi.
La prima o unica rata va versata entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente a quello di prima applicazione del regime – saldo IVA 2007 per coloro che applicano il nuovo regime a partire dal 2008. E’ comunque possibile la compensazione con il mod. F24.

DICHIARAZIONE IVA 2008
L’ammontare della rettifica della detrazione effettuata a seguito dell’adesione al regime dei contribuenti minimi va evidenziata a rigo VA45 della dichiarazione IVA 2008.

L’importo indicato a rigo VA45, campo 2, non deve essere compreso nel rigo VG70.

Saluti
Michele
 
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