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Partite Iva inattive, la nuova modalità per chiuderle

Buon giorno, ho già postato tempo fa il mio problema attienente il titolo.
Leggendo un vostro articolo "Partite Iva inattive, la nuova modalità per chiuderle" -
stavo leggendo attentamente - finito il termine per aderire al condono, il contribuente potrà sempre utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso (se non sono decorsi i termini) oppure attendere la contestazione dell’Amministrazione finanziaria, e versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, una sanzione pari ad 1/3 del minimo (172 Euro). quindi in questo caso, una volta che l'agenzia dell'entrate mi notifica l'avvenuta chiusura della partita Iva, io posso adempiere a pagare 1/3 dei 172€, in questo caso 54 euro, e risolvo la mia posizione, scivolando cosi sulla sanzione delle 129 euro?
Certo di una vostra risposta, a me comprensibile nell'attesa porgo sinceri e cordiali saluti.
 
Ti conviene usufruire della definizione agevolata ex art. 23 c. 23 D.L. 98/2011 il cui termine ultimo, che scadeva il 04/10/2011, è stato prorogato fino al 31/03/2012 (quindi 02/04/2012, cadendo il 31/03 di sabato) ad opera dell'art. 29 c. 6 D.L. 216/2011 (Milleproroghe). In pratica dovrai versare entro il 02/04/2012 l'importo di € 129,00.
Ciao.
 
Non mi risulta la possibilità di versare 54 euro. Se mi fornisci un riferimento normartivo posso verificare.
Ciao.
 
Le modifiche del decreto fiscale
Visto che gli sforzi fatti finora per ripulire gli archivi dell’Anagrafe tributaria di milioni di partite Iva inattive sono stati inutili, ad un mese dal termine entro cui si chiude il “mini condono” delle partite Iva inattive, il Decreto fiscale del 2 marzo 2012 ha riscritto la procedura di chiusura delle stesse.
Questo il nuovo iter:

l’Agenzia delle Entrate procederà alla revoca d’ufficio semplicemente sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e la comunicherà al contribuente (è stato eliminato il riferimento ai 3 anni consecutivi di inattività);
il contribuente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla revoca d’ufficio, potrà:
fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui rilevi eventuali elementi non considerati o non valutati correttamente;
alternativamente, provvedere al pagamento della sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività nella misura ridotta a 1/3 del minimo (€ 172);
 
Confermo quanto da me detto in precedenza. Ti conviene usufruire della sanatoria ex D.L. 98/2011. Pagheresti infatti 129,00 euro (entro il 02/04/2012) anziché 172,00 euro (1/3 del minimo edittale, pari a 516,00 euro) ex D.L. 16/2012.
Ciao.
 
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