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pagamento con buoni lavoro (voucher)

Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Allora ricapitoliamo.
Prima esordisci scrivendo che il caso è il seguente:
Secondo voi, vista la normativa recentemente riformata, sul lavoro accessorio, un commerciante può utilizzare il sistema dei buoni lavoro (voucher) per retribuire un ragazzo di 30 anni che presterebbe la sua attività per 4 pomeriggi a settimana?
poi passiamo a un caso completamente diverso:
Allora supponiamo che il mio cliente abbia bisogno di un aiuto solo in momenti occasionali, ossia quando deve assentarsi per approvvigionarsi da fornitori fuori, oppure qualche sabato pomeriggio quando si prevede un maggior afflusso di clientela.
Allora questo non ricade nella tipologia di lavoro accessorio??
Mi sembra assurdo che per 2-3 giorni al mese in media io sia obbligata ad assumere un dipendente!!
è evidente che nel secondo caso, a differenza del primo, si intravede l'occasionalità. E' importante, a mio modo di vedere, esporre esattamente il caso concreto e sottoporlo al forum. Io ribadisco un concetto: il lavoro accessorio occasionale è un tipo di lavoro autonomo (o parasubordinato) che non può essere adoperato nei casi in cui v'è la subordinazione. Tanto è vero che si parla di committente (e non di datore di lavoro) da una parte e prestatore dall'altra; inoltre il regime contributivo è quello della gestione separata al pari di un collaboratore a progetto. Io vorrei porti questa domanda: come andavano regolati questi casi da te proposti prima che venisse introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'art. 70 Dlgs 276/2003? Bisogna partire da qui e cioè dalle origini della norma: infatti il settore in cui si è potuto operare inizialmente con questo contratto è stato quello dell'agricoltura e cioè la vendemmia (attività stagionale) per poi via via estenderlo ad altri settori sino ai giorni nostri in cui, come giustamente hai scritto, tutti i settori produttivi ne sono interessati. Concludo dicendo che questo è il mio parere, poi ognuno si regola come crede! Buona serata :s-sault:
 
Ultima modifica:
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Ovviamente sì! Credo però che in alcuni casi si debba stare anche più dalla parte del datore di lavoro, piuttosto sempre che dalla parte dei lavoratori, parte debole...che in questo caso parte debole proprio non è...
Il cambio del mio messaggio è dovuto al fatto che riadattando la normativa all'occasionalità, secondo me si potrebbe ben applicare al mio caso in quanto vengono rispettati tutti i vincoli dettati dalla normativa...
Anzichè assumere un ragazzo per un tempo lavorativo non necessario, lo impiego occasionalmente al momento del bisogno, attraverso il sistema dei buoni lavoro.
Che ne pensi? Non ti convince?
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Credo però che in alcuni casi si debba stare anche più dalla parte del datore di lavoro, piuttosto sempre che dalla parte dei lavoratori, parte debole...che in questo caso parte debole proprio non è...
vedi arialibera io sono tutti i giorni e in tutti i casi dalla parte del datore di lavoro, se non altro perchè è il mio cliente e quindi lo devo assistere e tutelare (al meglio) :rolleyes: :cool:.
secondo me si potrebbe ben applicare al mio caso in quanto vengono rispettati tutti i vincoli dettati dalla normativa...
un ragazzo di 30 anni inoccupato può svolgere queste attività:
a) lavori domestici;
b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) lavoro dell'insegnamento privato supplementare;
d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
f) attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani studenti con meno di 25 anni di età ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972;
g) impresa familiare di cui all'articolo 230-bis, cod. civ.;
h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (ML interpello n. 17/2009);
h-bis) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
h-ter) attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
l'inoccupato non è percettore di ammortizzatori sociali e quindi non è possibile impiegarlo in qualsiasi settore produttivo
:whoo::sun:
Buona serata
 
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