Riferimento: Opzione plafond
Superamento del plafond
(Circ. Min. 12 giugno 2002 n. 50/E)
Il soggetto che abbia erroneamente acquistato o importato beni e servizi
senza applicazione dell'imposta oltre il plafond, qualora voglia sanare tale violazione, può seguire alternativamente una delle seguenti procedure:
1) emissione di un'apposita autofattura in 2 esemplari contenenti: gli estremi di ciascun fornitore, il numero di protocollo delle fatture ricevute e il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile, nonché l'imposta che avrebbe dovuto essere indicata. L'esportatore deve annotare il documento unicamente nel registro degli acquisti e deve, inoltre, provvedere al versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni. Infine deve presentare un esemplare dell'autofattura al competente ufficio IVA o delle Entrate;
2) richiesta al cedente o prestatore di emissione di fattura integrativa e successiva annotazione da parte dell'acquirente e versamento dell'imposta con gli interessi e le sanzioni;
3) emissione di un'apposita autofattura in 2 esemplari contenenti gli stessi dati indicati al punto 1) e contabilizzazione, in sede di liquidazione periodica, della maggiore imposta derivante dall'autofattura e degli interessi dell'IVA a debito. L'esportatore deve annotare l'autofattura nel registro degli acquisti, versare la sanzione e presentare un esemplare dell'autofattura al competente ufficio IVA o delle Entrate.
In tutti i casi esaminati, se la regolarizzazione in esame si verifica prima che la violazione sia stata constatata o accertata, l'esportatore abituale può beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 e indicando per l'imposta e gli interessi il codice tributo relativo al periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza l'applicazione dell'IVA (es. aprile codice 6004) e per le sanzioni il codice 8904 (Circ. Min. 19 giugno 2002 n. 54/E).
Se, invece, la regolarizzazione si verifica successivamente, si applicano, nei suoi confronti, le sanzioni amministrative ordinarie di cui all'art. 7 c. 3, 4, 4-bis e 5 D.Lgs. 471/97
Ora se si è incorsi nella sola errata indicazione delle modalità di calcolo e non si è splafonato io mi attiverei, sull'accertamento posto in essere, con un autotutela chiedendo l'annullamento dell'accertamento a prescindere dal fatto che sia stata presentata una integrativa.
Se nella realtà si è invece splafonato.........