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Operazione di Conguaglio

Skippa

Utente
Buongiorno a tutti.

In primo luogo spero di aver azzeccato la sezione adatta, anzitutto.
Secondariamente chiedo la vostra gentile competenza per un dubbio che ho in merito ad un'operazione di conguaglio.

A novembre 2009 ho cambiato impiego per cui mi sono ritrovato 2 CUD.

A fine 2010, il mio Datore avrebbe dovuto effettuare il conguaglio ma mi ha richiesto i dati reddituali troppo tardi per cui non verrà effettuato adesso, ma, come riferitomi, in occasione dell'elaborazione del 730 a Luglio.

Ho quindi due dubbi: il 730 che verrà fatto quest'anno, non è il 730/2011 riferito ai redditi 2010? In caso affermativo come possono essere considerati i redditi del 2009, oggetto di conguaglio?

E poi: la somma dei redditi dei due CUD 2009 non dovrebbe comportare il superamento della soglia d'imposta che già pagavo con il primo impiego. In altre parole, se con il primo impiego pagavo X% di tasse, con il secondo dovrei essere sempre nella fascia di X% nonostante la retribuzione sia un po' più alta. In questo caso, il conguaglio sarà a debito o a credito?

Grazie.
 
Riferimento: Operazione di Conguaglio

Ciao!
L'art. 23, DPR 600/1973 stabilisce il termine del 28/02 dell'anno successivo per l'effettuazione del conguaglio annuale e l'art. 4, DPR 322/1998 stabilisce lo stesso termine del 28/02 per la compilazione e la consegna del CUD.
I redditi relativi all'anno 2009 sono quindi indicati nel CUD/2010, consegnato al lavoratore entro il 28/02/2010 e, al fine di ottenere il conguaglio dei redditi erogati da entrambi i datori, il lavoratore avrebbe dovuto consegnare al secondo datore, entro il 12/01/2010, il CUD relativo al primo rapporto di lavoro.
Difatti, a norma dell'art. 4 del DPR 322, in caso di cessazione del rapporto, il datore di lavoro è tenuto alla consegna del CUD entro 12 gg. dalla richiesta che il lavoratore ne faccia (quindi: rapporto cessato nel mese di novembre 2009 - assunzione presso il nuovo datore tra novembre e dicembre 2009 - richiesta del CUD al vecchio datore tra la data di cessazione ed il 31/12/2009 - presentazione al nuovo datore del CUD ottenuto entro il 12 gennaio 2010 - effettuazione del conguaglio complessivo entro il 28 febbraio 2010).
Il contribuente che non si trovi nelle condizioni di esonero stabilite dalla legge è tenuto a dichiarare annualmente i redditi prodotti; pertanto, non avendo provveduto al conguaglio dei redditi di lavoro percepiti da diversi datori nello stesso periodo, il lavoratore era tenuto alla presentazione di dichiarazione 730/2010 riferita ai redditi 2009 entro il 30 giugno 2010.
Il mod. di dichiarazione che sarà presentato entro il giugno 2011, 730/2011, è riferito ai redditi prodotti nel 2010.
Nel caso in cui nè il conguaglio, nè il cumulo mediante presentazione del 730/2010 (redditi 2009) siano stati effettuati, il lavoratore può presentare dichiarazione integrativa ("a sfavore") entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione principale oppure, in caso di omessa presentazione della principale, del quinto anno successivo( rif. art. 2, co. 8, DPR 322/98).
E' estremamente facile individuare i casi di omessa dichiarazione del lavoratore in presenza di più CUD, poichè ciascun datore presenta un'apposita dichiarazione in qualità di sostituto d'imposta e da quest'ultima risultano tutti i dati reddituali collegati al codice fiscale del lavoratore; se il codice del lavoratore è presente nelle dichiarazioni presentate da più sostituti d'imposta e, contemporaneamente, il lavoratore stesso non ha presentato una dichiarazione oppure il reddito di lavoro indicato corrisponde ad un importo inferiore rispetto a quello dichiarato complessivamente dai sostituti d'imposta, quindi, le omissioni sono evidenti.
Infine, oltre all'eventuale variazione dello scaglione di reddito, il cumulo dei due redditi comporterà in ogni caso un ricalcolo delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e, se dovute, per familiari a carico effettivamente spettanti: infatti, dette detrazioni sono attribuite in misura determinata in base alle formule di cui agli artt. 12 e 13, DPR 917/1986, che ne determinano un andamento inversamente proporzionale rispetto al reddito, così che al crescere di questo si riduce la misura delle detrazioni attribuite al lavoratore.
Di conseguenza, anche se il lavoratore, a seguito del cumulo dei redditi percepiti, risulta appartenere al medesimo scaglione nel quale ricadeva in precedenza, potrà variare la misura delle detrazioni spettanti e, quindi, pur essendo stata calcolata con la medesima aliquota utilizzata in precedenza, l'imposta dovuta risulterà maggiore.
Scusa per la lunghezza, spero di essere stata chiara e semplice e di non aver commesso errori.
 
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