Re: 9bis..
Ho ricevuto la seguente email
Direzione Regionale dell'Umbria
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GRUPPO CONDONO
Perugia, 13/04/2004
Prot. n° 2004/5864/317
Segue nota del 26.02.2004
Prot. n. 2922
PERUGIA
Quesito n. 317
OGGETTO:
QUESITO CONDONI - art. 9/bis L. 289/2002
DOMANDA -
Con riferimento alla riapertura dei termini relativi alle disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge 289 del 2002, si chiede se sia sanabile il mancato versamento della rata del condono in scadenza al 1° dicembre 2003.
RISPOSTA -
Si premette che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 143/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, ha prorogato i condoni al 16.03.2004.
Inoltre, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 16.04.2004 dal D.L. n. 355/2003.
Ciò premesso, si ritiene che il quesito posto può trovare soluzione nell'ambito di dette norme ed in conformità alla interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 51/E del 2003 e n. 7/E del 2004.
Pertanto, per effetto delle proroghe può ora essere sanata la propria posizione provvedendo a presentare una nuova dichiarazione art. 9-bis senza barrare la casella "dichiarazione modificata" in quanto la dichiarazione originaria, a causa dell'insufficiente versamento dell'importo, non può considerarsi perfezionata.
Naturalmente l'importo già versato potrà essere scomputato da quanto dovuto, in assenza comunque di cartella esattoriale eventualmente notificata successivamente alla dichiarazione originaria, priva di effetti utili perché non perfezionata.
Il Coordinatore del Gruppo Condono Dirigente
Dr. Raffaele FANTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993.
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