Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

omessi versamenti 9-bis

scusa Stefano,
mi viene un dubbio.....nella dichiarazione di condono da fare entro il 31.05.2004 devo compilare anche il quadro A per integrare gli imponibili e le ritenute del 770 del 2002 ?
 
Re: AIUTO...

ho una ditta individuale artigianale.
vorrei fare il condono tombale ma mi sono iscritto e lavoro dal 2000.
volevo sapere per gli anni precedenti al 2000 se devo pagare per forza 3000 euro l' anno.
volevo far presente che precedentemente al 2000 non ho effettuato alcun tipo di lavoro.

[%sig%]
 
Re: 9bis..

un mio cliente non ha pagato la rata scaduta il 1 /12/2003 reklativa alla seconda rata della domanda condono omessi e o tardivi pagamneti 9 bis.
Posso ora presentare una dichiarazione integrativa ed inserire l'omesso versamento della rata scaduta il 1/12/2003'.
cosi facendo il precedente condono viene sanato?
grazie saluti orlando
 
Re: 9bis..

Ho ricevuto la seguente email

Direzione Regionale dell'Umbria
_______________

GRUPPO CONDONO

Perugia, 13/04/2004

Prot. n° 2004/5864/317

Segue nota del 26.02.2004
Prot. n. 2922

PERUGIA

Quesito n. 317

OGGETTO:
QUESITO CONDONI - art. 9/bis L. 289/2002

DOMANDA -

Con riferimento alla riapertura dei termini relativi alle disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge 289 del 2002, si chiede se sia sanabile il mancato versamento della rata del condono in scadenza al 1° dicembre 2003.

RISPOSTA -

Si premette che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 143/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, ha prorogato i condoni al 16.03.2004.

Inoltre, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 16.04.2004 dal D.L. n. 355/2003.

Ciò premesso, si ritiene che il quesito posto può trovare soluzione nell'ambito di dette norme ed in conformità alla interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 51/E del 2003 e n. 7/E del 2004.

Pertanto, per effetto delle proroghe può ora essere sanata la propria posizione provvedendo a presentare una nuova dichiarazione art. 9-bis senza barrare la casella "dichiarazione modificata" in quanto la dichiarazione originaria, a causa dell'insufficiente versamento dell'importo, non può considerarsi perfezionata.

Naturalmente l'importo già versato potrà essere scomputato da quanto dovuto, in assenza comunque di cartella esattoriale eventualmente notificata successivamente alla dichiarazione originaria, priva di effetti utili perché non perfezionata.


Il Coordinatore del Gruppo Condono Dirigente

Dr. Raffaele FANTINI





Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993.




------_=_NextPart_001_01C42157.F90DE9DA--
 
Re: VERSAMENTI TARDIVI

HO FATTO IL TOMBALE ART. 9 ORA L'AGENZIA DELLE ENTRATE MI CHIEDE SANZIONI PER DEI VERSAMENTI FATTI IN RITARDO-POSSO FARLI RIENTRARE NEL TOMBALE
 
Alto