Provo a dire la mia al riguardo.
1) Se dovesse scattare un accertamento Lei potrà sempre valutare di intraprendere un contenzioso provando, ad es., che nell'anno/negli anni d'imposta oggetto di accertamento, pur essendo fiscalmente residente sia in Italia che nell'altro paese UE sulla base delle rispettive normative, è da considerarsi residente nell'altro paese UE sulla base della convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra l'Italia e il paese UE applicando la cd. tie-breaker rule. Su tale aspetto mi fermo qui, non vado oltre.
2) Venendo invece alla questione "sanatoria" delle annualità non dichiarate, a mio avviso sarebbe preferibile attendere le mosse dell'ufficio soprattutto con riferimento all'aspetto sanzionatorio. Tenga presente che la presentazione di una dichiarazione omessa comporta l'applicazione sia della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (dal 120% al 240% dell'imposta dovuta), non ravvedibile e che viene irrogata dall'ufficio, sia della sanzione per omesso versamento delle imposte (30%), questa sì ravvedibile. Lei pertanto dovrebbe ravvedere ciascun versamento omesso e attendere l'irrogazione della sanzione da parte dell'ufficio relativa all'omessa dichiarazione. Se invece resta fermo e non si muove, in caso di accertamento l'ufficio applicherà il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 Dlgs 472/97, che contrapposto al cumulo materiale è meno oneroso. Preciso in proposito che solo l'ufficio può applicare l'art. 12 Dlgs 472/97, mai il contribuente.
Saluti.