Direi che è fuori in quanto non rispetta i nuovi requisiti, tra i quali c'è quello di non avere esercitato l'attività nel triennio precedente l'apertura.
L'articolo in vigore dal 6 luglio è l' Articolo 27 - del Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98 - che recita:
che "a partire dal 1 gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. "
e che i requisiti per accedere sono:
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.