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dire che avendo tu iniziato un lavoro subordinato pari o inferiore a 6 mesi ma non avendo tu comunicato il reddito la naspi è decaduta, questa è una bufala oppure ti hanno fregato :rolleyes::)

Perchè secondo te devo andare a raccontare balle? qualè dovrebbe essere lo scopo o il mio tornaconto?
 
Ultima modifica di un moderatore:
Se tu avevi un contratto già in essere che andava avanti avresti dovuto comunicare i reddito...ma non è il caso di pat65 ;)


@STUDIOCEL, secondo me stai dando un suggerimento sbagliato, a me è successo la stessa cosa di pat65, non ho comunicato il reddito del nuovo lavoro all'inps, l'indennità non è stata sospesa, dopo due mesi circa dalla fine del nuovo rapporto ho ricevuto una lettera dell'inps dove chiedeva indietro l'indennità che ho continuato a percepire durante il rapporto a termine, essendo decaduto per non aver comunicato con naspi-com il reddito presunto entro trenta giorni dall'inizio.
Forse dipende da una interpretazione errata dell'inps?.
se mi permetti dico a pat65, di prendere le precauzioni del caso vista la mia esperienza, andando all'inps per avere la sicurezza di non dover restituire l'indennità naspi
 
Ultima modifica di un moderatore:
Comunque non capisco questa tua rabbia per il mio post a pat65...se la regola è che per un nuovo rapporto di lavoro di 6 mesi o meno la naspi si sospende, e non decade! E se mi sta bene la sospensione non si deve comunicare il reddito di quel lavoro...devo scrivere diverso?

Sembra che vuoi far pagare a me un torto da te subito...Cosa posso farci se tu hai dovuto restituire la naspi, se la tua situazione è uguale a quella di pat65 fai ricorso all'inps...se invece è diversa cerca di non creare confusione che già con le procedure inps ce n'è parecchia...
 
Comunque non capisco questa tua rabbia per il mio post a pat65...se la regola è che per un nuovo rapporto di lavoro di 6 mesi o meno la naspi si sospende, e non decade! E se mi sta bene la sospensione non si deve comunicare il reddito di quel lavoro...devo scrivere diverso?

Sembra che vuoi far pagare a me un torto da te subito...Cosa posso farci se tu hai dovuto restituire la naspi, se la tua situazione è uguale a quella di pat65 fai ricorso all'inps...se invece è diversa cerca di non creare confusione che già con le procedure inps ce n'è parecchia...

Io ho solo fatto presente la mia esperienza, che era la stessa di pat65, tu hai scritto: questa è una bufala oppure ti hanno fregato, mettendo in dubbio che la cosa non sia andata davvero così (questo mi ha fatto incxxxxxxxare).

Se tu sei convinto che la regola " è che per un nuovo rapporto di lavoro di 6 mesi o meno la naspi si sospende e non decade, l'inps scrive nella lettera che "in mancanza delle comunicazioni previste" ( nuova attività e reddito) c'è la decadenza, così la pensa la mia sede Inps, e a quanto pare non è la sola.
 
Be il tuo non sarà stato un lavoro subordinato come quello di pat65...ribadisco che l'inps con contratto subirdinato di 6 mesi o meno, la naspi la sospende e non la fa decadere!!
e con la sospensione il reddito non è richiesto!!
Ti ripeto, se il tuo caso è come pat65 fai ricorso..oppure fai come vuoi ma non pretendere di dettare le tue regole se le regole sono altre.
Abbiamo già perso troppo tempo inultilmente, un saluto.
 
Be il tuo non sarà stato un lavoro subordinato come quello di pat65...ribadisco che l'inps con contratto subirdinato di 6 mesi o meno, la naspi la sospende e non la fa decadere!!
e con la sospensione il reddito non è richiesto!!
Ti ripeto, se il tuo caso è come pat65 fai ricorso..oppure fai come vuoi ma non pretendere di dettare le tue regole se le regole sono altre.
Abbiamo già perso troppo tempo inultilmente, un saluto.

Convenendo con te per il tempo perso, rimando al mittente il saluto
 
Se può esserti utile per valutare se giusto o meno il provvedimento di decadenza che l'inps ha preso nei tuoi confronti trovi al punto 2.10 della circolare

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare numero 94 del 12-05-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione
 
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