Riferimento: Nuovo Contratto A Termine
Salve, per quanto di domanda in data 6 Marzo 08, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha così interpretato.
Saluti domenico
5. Il periodo transitorio
La legge n. 247/07 regolamenta un regime transitorio ai fini del computo dei periodi di lavoro per il raggiungimento del limite dei 36 mesi.
In particolare:
• “a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo”.
Questa disposizione va interpretata nel senso che in contratti in corso al 1 gennaio 2008 possono superare legittimamente sia il limite dei 36 mesi sia il termine del regime transitorio stabilito al 31 marzo 2009 senza alcun rischio di conversione in contratto a tempo indeterminato;
• “b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data”.
Per la previsione della lettera b) non si procede alla verifica del superamento del limite massimo dei 36 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 marzo 2009, periodo durante il quale per effetto della successione di contratti a termine il rapporto di
lavoro può superare il suddetto limite senza alcuna conseguenza. Qualora, invece, il rapporto avviato durante il periodo transitorio si protragga oltre il 31 marzo 2009 superando, per sommatoria con il periodo già lavorato entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis del D.Lgs. 368/2001 esso deve considerarsi a tempo indeterminato.
Si informa altresì, che il 10 Aprile u.s., c'è stato l'accordo tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria, sulla durata dei c.d. patti in deroga dopo i tre anni. Questo accordo, fissa in otto mesi l'ulteriore contratto a termine che si possa stipulare superati i tre anni.
Ancora, sono fatte salve maggiori durate disposte dal ccnl o da "avvisi comuni".