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Nuda proprietà e diritto di abitazione

SIBETTO

Utente
Salve,
Detengo la nuda proprietà di un immobile, in cui ho residenza e abito regolarmente. Mia madre detiene l'usufrutto di questo immobile pagando l'imu come seconda casa visto che è proprietaria di un'altra abitazione sita in un comune diverso, in cui risiede.Non volendo procedere alla ricongiunzione dell'usufrutto alla proprietà sarebbe comunque possibile per mia madre cedermi il diritto di abitazione? E in caso di risposta affermativa, sarei così esentato dal pagamento dell'imu ( prima casa) visto che a quel punto sarei io ad essere soggetto all'imposta.
saluti
 
Il diritto di abitazione non è cedibile.
Per poter abbattere il carico IMU/TASI, suggerirei la stipula di un contratto di comodato tra la madre usufruttuaria (comodante) e il figlio nudo proprietario (comodatario) in modo tale che la madre, pur considerando l'immobile come immobile a disposizione, possa però ottenere l'abbattimento del 50% della base imponibile. Questa agevolazione è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ed opera a condizione che il comodatario sia un parente in linea retta di primo grado e che il comodante possegga in tutta Italia solo due immobili abitativi: quello adibito ad abitazione principale e quello da concedere in comodato. Mi sembra proprio questo il caso contemplato dalla norma. Affinché l'agevolazione operi con effetto dal 01/01/2016 sarà necessario registrare il contratto di comodato entro il 01/03/2016.
Saluti.
 
Salve,
Sono a conoscenza dell'agevolazione ma sapevo che per usufruire dell'abbattimento gli immobili posseduti dovevano essere siti nello stesso comune.
Quindi posso usufruire dell'agevolazione anche se gli immobili sono in comuni diversi?
 
Salve,
Sono a conoscenza dell'agevolazione ma sapevo che per usufruire dell'abbattimento gli immobili posseduti dovevano essere siti nello stesso comune.
Quindi posso usufruire dell'agevolazione anche se gli immobili sono in comuni diversi?

...secondo me l'usufruttuario può cedere il diritto di abitazione...verifica con un notaio..., e naturalmente per farlo valere verso il Comune serve atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato nei registri immobiliari...
....non può cedere il diritto abitazione chi ha il semplice diritto abitazione....
 
...secondo me l'usufruttuario può cedere il diritto di abitazione...verifica con un notaio..., e naturalmente per farlo valere verso il Comune serve atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato nei registri immobiliari...
....non può cedere il diritto abitazione chi ha il semplice diritto abitazione....

L'art. 1024 c.c. ne sancisce l'incedibilità, però è meglio informarsi presso un notaio per dirimere il dubbio.
 
si è da verificare col notaio....ma comunque l'art. 1024 (I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione) non riguarda l'usufrutto (CAPO I) ma l'uso e abitazione (CAPO II)...se si riferisse all'usufruttuario gli sarebbe vietato anche solo dare in locazione, locazioni che invece sono nella norma...
 
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