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Novita' iva

Riferimento: Novita' iva

Ad integrazione di quanto riportato a caldo sopra è utile ricordare che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali (lavorazioni, riparazioni, trasformazioni, taratura di apparecchi) comprese le perizie sono regolati dal D. L. 331/93 e territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui il committente è identificato ai fini IVA se:
il committente è identificato in uno Stato membro diverso da quello in cui avviene la prestazione;
i beni, al termine della prestazione, sono inviati o spediti in altro Stato membro. Sussistendo tali condizioni il comma 4 bis dell'art. 40 del D.L. 331/93 considera l'operazione territorialmente rilevante nello Stato membro in cui il committente è identificato ai fini dell'IVA.
In tal modo viene operata una deroga ai criteri stabiliti dall'art. 7 c.4 lettera b) del DPR 633/72, disposizione che si rende invece applicabile allorché venga meno una delle condizioni sopra indicate.
In attesa di un tuo riscontro ti saluto.
Marica
 
Riferimento: Novita' iva

Se posso permettermi vorrei dire la mia in proposito. Il luogo di esecuzione della prestazione è importante, in generale, per stabilire la territorialità e quindi il trattamento iva dell'operazione (non dimentichiamo mai l'art. 1 dpr 633/72). Nel caso specifico proposto da Karl8, secondo me trattandosi di 2 soggetti iva nazionali l'operazione sarebbe rilevante ai fini iva se fatta nel territorio italiano; in caso contrario sarebbe non imponibile ai fini iva per carenza del requisito territoriale ai sensi dell'art. 7, co. 4 lett. b) dpr 633/72 (ciò anche per il 2010, ma su questo punto mi riservo di approfondire).
 
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Riferimento: Novita' iva

Se posso permettermi vorrei dire la mia in proposito. Il luogo di esecuzione della prestazione è importante, in generale, per stabilire la territorialità e quindi il trattamento iva dell'operazione (non dimentichiamo mai l'art. 1 dpr 633/72). Nel caso specifico proposto da Karl8, secondo me trattandosi di 2 soggetti iva nazionali l'operazione sarebbe rilevante ai fini iva se fatta nel territorio italiano; in caso contrario sarebbe non imponibile ai fini iva per carenza del requisito territoriale ai sensi dell'art. 7, co. 4 lett. b) dpr 633/72 (ciò anche per il 2010, ma su questo punto mi riservo di approfondire).

Il caso da me proposto effettivamente è uno di quelli che prevede l'applicazione della deroga di cui a comma 4 lett.b almeno per a quanto disciplinato dal dpr 633/72 fino al 31/12/09.
La mia intenzione è proprio quella di capire cosa succede nel caso prospettato in seguito all'introduzione della nuova disciplina dal 1/01/2010.
Non ho ancora fatto passi avanti dal mio primo post, complice il periodo vacanziero, ma dovrò di certo tornarci sopra.
 
Riferimento: Novita' iva

Ad integrazione di quanto riportato a caldo sopra è utile ricordare che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali (lavorazioni, riparazioni, trasformazioni, taratura di apparecchi) comprese le perizie sono regolati dal D. L. 331/93 e territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui il committente è identificato ai fini IVA se:
il committente è identificato in uno Stato membro diverso da quello in cui avviene la prestazione;
i beni, al termine della prestazione, sono inviati o spediti in altro Stato membro. Sussistendo tali condizioni il comma 4 bis dell'art. 40 del D.L. 331/93 considera l'operazione territorialmente rilevante nello Stato membro in cui il committente è identificato ai fini dell'IVA.
In tal modo viene operata una deroga ai criteri stabiliti dall'art. 7 c.4 lettera b) del DPR 633/72, disposizione che si rende invece applicabile allorché venga meno una delle condizioni sopra indicate.
In attesa di un tuo riscontro ti saluto.
Marica

Non vorrei alimentare confusione, se non ricordo male quanto da te riportato in merito all'art. 40 dl 331/93 rappresenta una deroga alla deroga di cui all'art.7 c.4 lett.b e vale solo tra soggetti di paesi UE.
Percorso:
A) Regola generale (ex art7 c. 3): rilevanza della residenza del prestatore
B) Deroga (ex art 7 c.4 lett b): per servizi su beni mobili prevale il luogo di esecuzione della prestazione
C) Deroga della dertoga (ex art.40): per prestazioni su beni mobili RICORRENDO anche due condizioni, cioè
1 luogo prestazione diverso da luogo committente
2)se si verifica anche il trasferimento dei beni lavorati in altro stato rispetto al luogo di lavorazione
 
Riferimento: Novita' iva

Come immagino tutti voi avete sentito, per il 2010 si prevedono rilevanti novità in merito all'iva, in particolare per la fatturazione di servizi e per l'intra.
Seppure la norma entri in vigore l'1/1/2010, ancora non mi pare ci siano chiarimenti da parte dell'A.F.
Mi piacerebbe confrontarmi sulle novità in particolare sul seguente caso:

Impresa A presta servizi su macchinari (beni mobili) a impresa B (entrambi soggetti italiani), tali prestazioni sonno rese alternativamente in Italia, in UE e fuori dalla UE.
Alla luce delle modifiche all'art.7 del dpr 633/72, quali sono gli effetti sulla fatturazione di A a B?

Forse è prematuro, ma chissà se qualcuno ha già studiato la materia.
Grazie

scusate se mi intrometto ...... se posso ...
dal 01/01/2010, nel caso da te prospettato ci andrebbe applicata l'iva (sia se prestazioni in italia che all'estero), in quanto entrambi soggetti iva italiani, a poco rileva dove viene svolta la prestazione di servizio ...
 
Riferimento: Novita' iva

scusate se mi intrometto ...... se posso ...
dal 01/01/2010, nel caso da te prospettato ci andrebbe applicata l'iva (sia se prestazioni in italia che all'estero), in quanto entrambi soggetti iva italiani, a poco rileva dove viene svolta la prestazione di servizio ...

Infatti, concordo è quanto da me precedentemente indicato, quindi avevo capito bene
Ciao
 
Riferimento: Novita' iva

Da una rapida lettura della circolare dell'ADE la 58/2009 si evince in particolare che la nuova regola generale (comma 3 art 7 dpr 633/72) in vigore da inizio anno disciplinerà alcune fattispecie che prima rientravano nelle deroghe di cui al successivo comma 4, tra cui quella sulle prestazioni di servizi su beni mobili materiali. Infatti a pag. 8 vi è una lista di prestazioni e chiaramente emerge il tipo di trattamento iva cui sottoporre la fattispecie proposta da Karl. In definitiva si passerà da operazione esclusa per carenza del requisito della territorialità a operazione rilevante ai fini iva ai sensi del citato art. 7 co. 3.
Ciao
 
Riferimento: Novita' iva

Da una rapida lettura della circolare dell'ADE la 58/2009 si evince in particolare che la nuova regola generale (comma 3 art 7 dpr 633/72) in vigore da inizio anno disciplinerà alcune fattispecie che prima rientravano nelle deroghe di cui al successivo comma 4, tra cui quella sulle prestazioni di servizi su beni mobili materiali. Infatti a pag. 8 vi è una lista di prestazioni e chiaramente emerge il tipo di trattamento iva cui sottoporre la fattispecie proposta da Karl. In definitiva si passerà da operazione esclusa per carenza del requisito della territorialità a operazione rilevante ai fini iva ai sensi del citato art. 7 co. 3.
Ciao

Cari Prostaf e DOD73 è esattamente qui dove volevo arrivare e vedo che ci siete arrivati precisi sul punto.
Non ho voluto esprimermi per non condizionare la risposta, ma a questo punto pare proprio che nel caso da me citato (prestazione di servizi su beni mobili eseguita da prestatore italiano verso committente italiano) la normativa è radicalmente cambiata e passa:
-da un regime di di non assoggettabilità iva ex art. 7 c.4 lett. b (vecchia deroga)
-ad un regime di imponibilità ai sensi del nuovo criterio di territorialità della residenza committente soggetto passivo iva (per il B2B).
Seppure io concordi con tale lettura della nuova normativa, devo dire che non la darò ancora per scontata, vista che è ancora grande la confusione sull'argomento (almeno mi consolo a non essere il solo) avendo avuto occasione di assistere a convegni che commentavano questo caso arrivando a conclusioni diverse (non assoggettamento a iva anche con la nuova disciplina. Devo dire che si tratta però di interventi precedenti l'uscita della circolare 58/09).
Grazie a tutti per la vostra collaborazione e avremo modo di verificare la correttezza delle conclusioni anche alla luce delle prossime emanande disposizoni di recepimento della direttiva e dei commenti che ne seguiranno... che suppongo saranno a fiumi.

Concludo con uno specchietto sul caso (su cui attendo eventuali correzioni ;))
-Prestatore ITA
-Committente ITA
-luogo prestazione: (indifferentemente) ITA o UE o Extra UE
Conclusione: la prestazione è sempre rilevante iva in ITA ai sensi del novellato art. 7 ter (criterio del luogo del committente senza deroga) per cui il prestatore emette regolare fattura con iva.

P.S. se il committente non è ITA mi pare di poter dire che la prestazione è "fuori campo iva", non "non imponibile iva" (distinzione rilevante ai fine del plafond).
 
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Cari Prostaf e DOD73 è esattamente qui dove volevo arrivare e vedo che ci siete arrivati precisi sul punto.
Non ho voluto esprimermi per non condizionare la risposta, ma a questo punto pare proprio che nel caso da me citato (prestazione di servizi su beni mobili eseguita da prestatore italiano verso committente italiano) la normativa è radicalmente cambiata e passa:
-da un regime di di non assoggettabilità iva ex art. 7 c.4 lett. b (vecchia deroga)
-ad un regime di imponibilità ai sensi del nuovo criterio di territorialità della residenza committente soggetto passivo iva (per il B2B).
Seppure io concordi con tale lettura della nuova normativa, devo dire che non la darò ancora per scontata, vista che è ancora grande la confusione sull'argomento (almeno mi consolo a non essere il solo) avendo avuto occasione di assistere a convegni che commentavano questo caso arrivando a conclusioni diverse (non assoggettamento a iva anche con la nuova disciplina. Devo dire che si tratta però di interventi precedenti l'uscita della circolare 58/09).
Grazie a tutti per la vostra collaborazione e avremo modo di verificare la correttezza delle conclusioni anche alla luce delle prossime emanande disposizoni di recepimento della direttiva e dei commenti che ne seguiranno... che suppongo saranno a fiumi.

Concludo con uno specchietto sul caso (su cui attendo eventuali correzioni ;))
-Prestatore ITA
-Committente ITA
-luogo prestazione: (indifferentemente) ITA o UE o Extra UE
Conclusione: la prestazione è sempre rilevante iva in ITA ai sensi del novellato art. 7 ter (criterio del luogo del committente senza deroga) per cui il prestatore emette regolare fattura con iva.

P.S. se il committente non è ITA mi pare di poter dire che la prestazione è "fuori campo iva", non "non imponibile iva" (distinzione rilevante ai fine del plafond).

Concordo con te sul fatto che ci saranno fiumi di discussioni (e di inchiostro); infatti anch'io ho letto articoli firmati da autorevoli pubblicisti che non sono in linea con la circolare dell'ADE, ma questo accade spesso.
In merito all'ultimo punto concordo sul fatto che se il committente (soggetto passivo) non è italiano, l'operazione sia fuori campo iva.
 
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