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Novita' iva

Karl8

Utente
Come immagino tutti voi avete sentito, per il 2010 si prevedono rilevanti novità in merito all'iva, in particolare per la fatturazione di servizi e per l'intra.
Seppure la norma entri in vigore l'1/1/2010, ancora non mi pare ci siano chiarimenti da parte dell'A.F.
Mi piacerebbe confrontarmi sulle novità in particolare sul seguente caso:

Impresa A presta servizi su macchinari (beni mobili) a impresa B (entrambi soggetti italiani), tali prestazioni sonno rese alternativamente in Italia, in UE e fuori dalla UE.
Alla luce delle modifiche all'art.7 del dpr 633/72, quali sono gli effetti sulla fatturazione di A a B?

Forse è prematuro, ma chissà se qualcuno ha già studiato la materia.
Grazie
 
Riferimento: Novita' iva

Come immagino tutti voi avete sentito, per il 2010 si prevedono rilevanti novità in merito all'iva, in particolare per la fatturazione di servizi e per l'intra.
Seppure la norma entri in vigore l'1/1/2010, ancora non mi pare ci siano chiarimenti da parte dell'A.F.
Mi piacerebbe confrontarmi sulle novità in particolare sul seguente caso:

Impresa A presta servizi su macchinari (beni mobili) a impresa B (entrambi soggetti italiani), tali prestazioni sonno rese alternativamente in Italia, in UE e fuori dalla UE.
Alla luce delle modifiche all'art.7 del dpr 633/72, quali sono gli effetti sulla fatturazione di A a B?

Forse è prematuro, ma chissà se qualcuno ha già studiato la materia.
Grazie

sul sole 24 ore odierno a pagina 7 trovi uno specchietto che aiuterà a capire gli effetti delle nuove disposizioni
ciao
 
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Come immagino tutti voi avete sentito, per il 2010 si prevedono rilevanti novità in merito all'iva, in particolare per la fatturazione di servizi e per l'intra.
Seppure la norma entri in vigore l'1/1/2010, ancora non mi pare ci siano chiarimenti da parte dell'A.F.
Mi piacerebbe confrontarmi sulle novità in particolare sul seguente caso:

Impresa A presta servizi su macchinari (beni mobili) a impresa B (entrambi soggetti italiani), tali prestazioni sonno rese alternativamente in Italia, in UE e fuori dalla UE.
Alla luce delle modifiche all'art.7 del dpr 633/72, quali sono gli effetti sulla fatturazione di A a B?

Forse è prematuro, ma chissà se qualcuno ha già studiato la materia.
Grazie

Ciao Karl, ho letto qua e la e ho capito una cosa fondamentale, cio che cambia in linea generale è che per i soggetti passivi, quindi non per i privati, salvo casi particolari non è più rilevante il luogo ma l'origine del committente cui fa da contrappeso il realizzatore del servizio. Nel caso da te prospettato, secondo quanto ho capito la prestazione in toto è IVATA, a nulla rilevando il lugo di prestazione del servizio perchè i due operatori sono entrambe italiani.
Se fosse stato un operatore UE a fornire il servizio a un italiano sarebbe stato art. 7 fuori ue e IVA per la parte fornita in italia. Speriamo di aver capito bene!!! Sto studiando, poco ma sto studiando!!!!
Ciao
 
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Vi ringrazio... vedo che anche voi state cercando di fare il punto.
Insomma ci tocca studiarci anche questa...
Essia, poi magari mi piacerebbe riparlarne.
Auguri a tutti
 
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ciao karl, ho letto qua e la e ho capito una cosa fondamentale, cio che cambia in linea generale è che per i soggetti passivi, quindi non per i privati, salvo casi particolari non è più rilevante il luogo ma l'origine del committente cui fa da contrappeso il realizzatore del servizio. Nel caso da te prospettato, secondo quanto ho capito la prestazione in toto è ivata, a nulla rilevando il lugo di prestazione del servizio perchè i due operatori sono entrambe italiani.
Se fosse stato un operatore ue a fornire il servizio a un italiano sarebbe stato art. 7 fuori ue e iva per la parte fornita in italia. Speriamo di aver capito bene!!! Sto studiando, poco ma sto studiando!!!!
Ciao

quante imprecisioni!
Non ha mai rilevato il luogo di prestazione del servizio per i soggetti iva, semmai il luogo di stabilimento del prestatore che e' cosa ben diversa.
Limitatamente ai soggetti iva, inoltre nel caso a prestare il servizio fosse l'operatore ue, sino al 2009 la regola generale prevede il luogo di stabilimento del prestatore e dal 2010 il luogo di stabilimento del committente. Mi sa che bisogna studiare di piu' anche la disciplina previgente.
 
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Ciao Marica, grazie del contributo, che però mi ha lasciato perplesso nella parte in cui affermi che "Non ha mai rilevato il luogo di prestazione del servizio per i soggetti iva, semmai il luogo di stabilimento del prestatore che e' cosa ben diversa.".
In verità la normativa iva (quella vecchia valida fino al 31/12/09) nel caso da me prospettato prende come criterio di riferimento proprio il luogo della prestazione, in deroga al generale principio della residenza del prestatore del servizio.
Dal 2010 invece tra soggetti iva il principio generale è quello di residenza del committente, quello che non mi è ancora ben chiaro però è quali siano adesso le deroghe a tale principio.
Ciao
 
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Ciao Marica, grazie del contributo, che però mi ha lasciato perplesso nella parte in cui affermi che "Non ha mai rilevato il luogo di prestazione del servizio per i soggetti iva, semmai il luogo di stabilimento del prestatore che e' cosa ben diversa.".
In verità la normativa iva (quella vecchia valida fino al 31/12/09) nel caso da me prospettato prende come criterio di riferimento proprio il luogo della prestazione, in deroga al generale principio della residenza del prestatore del servizio.
Dal 2010 invece tra soggetti iva il principio generale è quello di residenza del committente, quello che non mi è ancora ben chiaro però è quali siano adesso le deroghe a tale principio.
Ciao

Ciao Karl, probabilmente tu fai riferimento alla deroga prevista dal comma 4, lettera b), dell'attuale art. 7 Dpr 633/72 che prevede per le prestazioni di servizi su beni mobili (il caso da te proposto) come luogo di tassazione quello di stabilimento del committente (anzichè quello del prestatore, previsto dal comma 3 dello stesso articolo). Mi piacerebbe capire dove hai letto che tra soggetti iva, nel 2009 per quel tipo di prestazione si applica il luogo della prestazione. Dal 2010 per il caso da te proposto si applicherà come luogo di tassazione quello di stabilimento del committente (regola generale).
 
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