Non vorrei sbagliarmi ma quelli sono congedi papà...
Il congedo paternità è quello rif. Art. 28 del d.lgs.151/2001...
cioè questo....Il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la
durata del congedo di maternità o per la parte residua
che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre, anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma
avente diritto all’indennità di cui all’art. 66 del Dlgs
151/2001. L’indennità spetta al padre, previa domanda
all’INPS.
Tale possibilità viene es
tesa a tutte le categorie di
lavoratori anche lavoratori autonomi e quindi non solo
per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto,
la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre
nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per
motivi naturali o contingenti.