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Salve, sicuramente ha diritto alla disoccupazione;
le dimissioni potranno/dovranno essere realizzate entro l'anno del bambino;
non è dovuto il preavviso, nella fattispecie il datore di lavoro dovrà riconoscerle la c.d. indennità sostitutiva come che si trattasse di un licenziamento;
da quanto risulta allo scrivente e da informazioni ricevute da altri utenti del forum con particolare riguardo il calcolo è la durata, alcune sedi Inps escludono le settimane c.d. figurative dovute all'assenza per maternità obbligatoria e facoltativa, come in altre occasioni simili, ho suggerito "sentire" l'inps di riferimento sul punto.
Saluti
Buongiorno
Ho rassegnato le dimissioni lo scorso 21 luglio nel corso del primo anno di vita della mia seconda figlia
Ho lavorato dal settembre 2006 presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato
A giugno 2014 sono stata messa in maternità a rischio per la prima gravidanza poi ho usufruito della maternità obbligatoria, facoltativa e ferie fino a settembre 2014. Successivamente sono stata in aspettativa non retribuita fino a febbraio 2015, quando sono entrata in maternità a rischio per la seconda gravidanza.
Ho fatto quindi maternità obbligatoria, facoltativa e ferie finora luglio 2016 e ho quindi rassegnato le dimissioni.
Ho alcuni dubbi:
Le 30 giornate dovrebbero esserci perché, se ho ben capito, dovrebbero andare indietro fino a quando lavoravo ma chi fa il conteggio? L'INPS quando valuta la domanda di naspi?
Ho chiamato il datore di lavoro per la questione dell'indennità sostitutiva di preavviso e mi ha detto che assolutamente non mi spetta, avevo capito invece che era un mio diritto, è così?
A chi mi devo rivolgere per avere un chiarimento? L'INPS non mi ha saputo dire nulla
Grazie
riguardo l'indennità sostitutiva del preavviso, il riferimento è l’art. 55-, c.1, del D. Lgs nr. 151/2001 che stabilisce "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".
Saluti