Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Naspi e risoluzione consensuale in maternità

Georgie

Utente
Buonasera,
Ho molti dubbi circa l’argomento poiché trovo risposte molto contrastanti. Mi scuso se già l’argomento è stato trattato ma non sono riuscita a trovare post al riguardo.

Ho firmato un verbale per risoluzione consensuale quando ancora mio figlio non aveva compiuto un anno.

Cito Il paragrafo del verbale di conciliazione:
“la commissione accertata l’identità delle parti, la capacità il potere di ciascuno di essi di conciliare hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti degli articoli 410,410 bis, 411, co il paragrafo del verbale di conciliazione: La commissione accertata l’identità, la capacità di ciascuno di essi hanno preventivamente avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale i sensi per gli effetti degli articoli 410,110 bis, 411 co. 3 c.p.c.
La commissione ha quindi esperito il tentativo di conciliazione e risotto così positivamente nei seguenti termini ecc...”

Ora data la circolare INPS https://www.inps.it/bussola/Visuali...colari/Circolare numero 94 del 12-05-2015.htm

E al paragrafo
“Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.“


Ho diritto o no alla naspi? Oppure il solo fatto di trovarsi nel periodo di tutela della maternità da automaticamente la possibilità di percepire la naspi?

Grazie
 
Ultima modifica:
Salve, ritengo affermativa solo se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966 (licenziamento per gmo), come indicato nella circolare riferita.

Saluti
 
Salve, ritengo affermativa solo se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966 (licenziamento per gmo), come indicato nella circolare riferita.

Saluti
La ringrazio Domenico. Può però chiarirmi cosa significa “è intervenutA nell’ambito ecc...”
Come posso verificare questo?
La mia azienda (con piu di 15 dipendenti) ha proposto un incentivo all’esodo per ragioni ovviamente di riorganizzazione dell’assetto lavorativo ed ha venduto successivamente il mio ramo. Come posso però verificare se ci sono i requisiti dettati da questa legge e come fa a saperlo l’INPS?
 
Ultima modifica:
Grazie a Lei, in sintesi:

nella fattispecie ( più di 15 dipendenti) il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (gmo) ha l’onere di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) e al dipendente (p.c.) quali i motivi del licenziamento, ecc.

Successivamente alla ricezione della comunicazione del datore di lavoro, la DTL convoca le parti
per verificare la possibilità di un accordo, se quest’ultimo si conclude positivamente il datore di lavoro e il dipendente si accordano per la risoluzione consensuale che da il diritto al dipendente di accedere alla indennità di disoccupazione.


Nel caso di incentivo all’esodo, c’è l’interesse del datore di lavoro a formalizzare l’accordo c/o la sede amministrativa (DTL) ovvero c/o la sede sindacale, di fatto con la convalida l’accordo diventa inoppugnabile così come allo stesso modo è idonea la risoluzione consensuale essendo la volontà accertata dal c.d. “organo amministrativo quale la DTL, per quanto sopra ritengo non possa essere concessa la indennità di disoccupazione.

Saluti
 
Grazie a Lei, in sintesi:

nella fattispecie ( più di 15 dipendenti) il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (gmo) ha l’onere di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) e al dipendente (p.c.) quali i motivi del licenziamento, ecc.

Successivamente alla ricezione della comunicazione del datore di lavoro, la DTL convoca le parti
per verificare la possibilità di un accordo, se quest’ultimo si conclude positivamente il datore di lavoro e il dipendente si accordano per la risoluzione consensuale che da il diritto al dipendente di accedere alla indennità di disoccupazione.


Nel caso di incentivo all’esodo, c’è l’interesse del datore di lavoro a formalizzare l’accordo c/o la sede amministrativa (DTL) ovvero c/o la sede sindacale, di fatto con la convalida l’accordo diventa inoppugnabile così come allo stesso modo è idonea la risoluzione consensuale essendo la volontà accertata dal c.d. “organo amministrativo quale la DTL, per quanto sopra ritengo non possa essere concessa la indennità di disoccupazione.

Saluti
Grazie ancora ma non capisco come l’inps possa sapere se c’e stato un incentivo all’esodo o meno. La mia è comunque una risoluzione consensuale avvenuta presso la sede sindacale del dtl.
Inoltre in caso di dimissioni (sempre in maternità) la volontà non è ugualmente accertata con la convalida presso l’ufficio territoriale del lavoro? Nonostanye questo caso la disoccupazione è concessa.

Aggiungo inoltre che leggendo e rileggendo gli articoli e le circolari INPS non leggo che con la risoluzione consensuale si perde il diritto alla naspi se avvenuta con incentivo all’esodo. Non per mettere in dubbio la sua parola ma ha la possibilità di citarmi articoli in questo senso?
Grazie

Grazie per le delucidazioni.
 
Ultima modifica:
Non mi resta che confermare quanto scritto in precedenza, mi limito nella risposta ad indicare la norma applicabile nella fattispecie ( tenendo conto che la norma è di carattere amministrativo e non di legge, quindi potrà nell'eventualità essere derogabile dal giudice).

la Circolare Inps sul punto precisa:

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Art. 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore:

40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 
Non mi resta che confermare quanto scritto in precedenza, mi limito nella risposta ad indicare la norma applicabile nella fattispecie ( tenendo conto che la norma è di carattere amministrativo e non di legge, quindi potrà nell'eventualità essere derogabile dal giudice).

la Circolare Inps sul punto precisa:

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Art. 1 Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore:

40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Si di questo ne ero a conoscenza ma dell’incentivo all’esodo come elemento che farebbe decadere la naspi non leggo nulla al riguardo. Rimango con i miei dubbi purtoppo
 
Gentile Georgie, chiariamo:

Lei ha parlato di risoluzione consensuale quindi non non ha subito un licenziamento (questo ho compreso);

qualora avesse presentato le dimissioni ( il vero titolo che da diritto in periodo c.d. protetto alla Naspi ) e contestualmente usufruito dell'incentivo all'esodo, il problema non si sarebbe (non si pone) posto, il rapporto si è chiuso consensualmente perchè in presenza dell'incentivo, questo purtroppo non le dà diritto alla naspi.

Mi scusi, la risposta risulta(va) incompleta, il dubbio (legittimo) potrà essere risolto solo esponendo la fattispecie direttamente alla fonte, cioè L'inps.

Saluti
 
Ultima modifica:
Alto