se prendiamo la legge alla lettera la decadenza è per chi intraprenda un'attività autonoma e non comunichi entro 30 gg...per chi già ce l'aveva la ditta la legge non dice niente in merito alla decadenza...anche nella circolare dell'inps di maggio 2015 parla solo di decadenza nel caso di nuove attività autonome non comunicate...
se poi ci riferiamo alla restituzione riportata nell'art.10 in caso di mancata autodichiarazione, secondo me è da intendersi per l'autodichiarazione del reddito effettivo (e non la comunicazione del reddito presunto) da presentare entro il 31 marzo (2016 nel tuo caso) da chi è esentato dalla dichiarazione dei redditi necessaria per il ricalcolo di quanto effettivamente sia spettante...questo perchè in mancanza di dichiarazione dei redditi è indispensabile l'autodichiarazione del reddito effettivo per il ricalcolo che l'inps farà..
poi non so se ci sono altre circolari che chiariscono questo particolare...
Art. 10
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale, dalla quale ricava ((un reddito che corrisponde a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)),
deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e'
ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e'
tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o
di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Art. 11
Decadenza
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli
obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste
dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere
alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo
10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.