Buona sera,
Vorrei avere dei chiarimenti per quanto riguarda la richiesta di NASpi anticipata. Lavoro da circa 9 anni con contratto a tempo indeterminato part-time. Al momento sono alla fine della maternità facoltativa e intendo dare le dimissioni entro la fine del mese. Ho anche una partita IVA per attività di traduzioni e interpretariato (non esiste un albo ufficiale, sono iscritta alla gestione separata INPS).
Mi sembra di capire che se chiedo la NASpi con erogazione standard mensile e dichiaro di avere la partita IVA e di guadagnare meno di 4800 euro, l'importo che mi verrà concesso sarà ridotto dell’80%, dunque percepirò solo il 20% dell'importo NASpi a cui avrei diritto.
E' vero che una volta concessami la NASpi al 20%, se faccio richiesta di anticipazione per ampliamento dell'attività autonoma già avviata la NASpi che mi verrà erogata è invece del 100%?
Mi sembra un controsenso, ma dalle circolari INPS consultate a me risulta così. Vorrei avere una conferma al riguardo da un professionista perché se così non fosse, chiudo la partita IVA e la riapro alla fine del NASpi.
Ringrazio anticipatamente.
La circolare a cui faccio riferimento è la 94/2015 (
https://www.inps.it/bussola/Visuali... del 12-05-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1)
"2.9.b Accertata la
sussistenza dell’indennità NASpI, oppure - nel caso di domande di
prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate
contestualmente - riconosciuto il diritto all’indennità NASpI, le
Strutture territoriali dovranno accertare - basandosi sull’idoneità
degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive
delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e
47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione
prodotta - se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l'anticipazione
(vedi punto 2.2 della circolare INPS n. 145 del 9 ottobre 2013). In caso
positivo, in procedura informatica DSWeb verrà contrassegnata la
corrispondente prestazione mensile di NASpI con il “codice di stato” “D”
(Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della
domanda di anticipazione.
Laddove il soggetto interessato sia
divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura
ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo
svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui all’art. 10,
comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la prestazione
anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo da
corrispondere senza l’applicazione della suddetta riduzione.
Le Strutture territoriali, quindi,
dovranno procedere alla determinazione dell'importo da corrispondere a
titolo di anticipazione erogando in un'unica soluzione i ratei spettanti
nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di
anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione
NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.
La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da
mettere in pagamento."