Allora annal lu, nel caso che La interessa, rapporto di lavoro ( parliamo dei primi due anni) terminato con dimissioni, non può essere indennizzato;
nel caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro ( fattispecie) cessato per licenziamento ovvero per dimissioni (per comprenderci) fino al compimento di un anno di età del bambino, tutti i periodi lavorati sono considerati utili sia per il diritto che per la misura, alcuna importanza hanno le dimissioni rassegnate nei primi due anni.
Spero di aver esposto in modo chiaro.
Saluti domenico
Chiarissimo, la ringrazio nuovamente.
Saluti Anna lu