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mutuo costruzione prima casa: chiarimenti

Cordiali saluti a tutti. Vorrei, se possibile, avere dei chiarimenti circa la detrazione 19% sugli interessi di un mutuo costruzione abitazione principale. Nell'appendice alle istruzioni del mod.730, sull'argomento si legge: "il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale". Riferendosi ad un caso concreto, se un soggetto trasferisce la propria residenza in una nuova abitazione principale il 10 gennaio 2007, sul 730 2008 (redditi 2007) può ancora detrarre gli interessi in argomento? Per quello che ho capito io credo di si. Ritengo invece non ripetibile per gli anni successivi anche se l'immobile costruito è stato concesso in uso gratuito alla figlia e per la nuova abitazione principale non è stato contratto alcun mutuo. Grazie
 
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sbaglio o per "abitazione principale" ai sensi del TUIR si intende la propria o quella dei propri familiari?
 
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"abitazione principale" può essere una sola e le istruzioni al quadro B di unico 2007 precisano che le detrazioni spettano a quella del contribuente (quindi non quella data in uso ai figli).
 
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"abitazione principale" può essere una sola e le istruzioni al quadro B di unico 2007 precisano che le detrazioni spettano a quella del contribuente (quindi non quella data in uso ai figli).

Sinceramente non ho sottomano le istruzioni del mod. 730 cui ti riferisci, però l'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR (recante disposizioni in materia di detrazione per oneri) dispone testualmente "... per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimora abitualmente ..." e per tale ragione ho sostenuto che non è necessario che l'abitazione principale sia quella del proprietario ma è sufficiente sia quella di un familiare.

Poi sono d'accordo anche io che il contribuente non può fruire per una detrazione per interessi passivi per la propria abitazione e nel contempo per l'abitazione utilizzata dai figli (però mi pareva di aver capito che per la nuova abitazione non vie era un mutuo e, pertanto, non vi erano interessi da detrarre).
 
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Quanto affermi sul TUIR corrisponde al vero, stupisce quindi che lo Stato, nel dare istruzioni ufficiali, usi interpretazioni di suo comodo. Comunque deduco che, stando alla legge, è possibile continuare a detrarre gli interessi per il mutuo gravante l'abitazione in uso alla figlia, anche se l'abitazione principale del contribuente (senza mutuo) è un'altra (salvo rischi di dover ricorrere alla Commissione Tributaria per far valere le giuste ragioni). Secondo te lo stesso ragionamento vale anche per la detrazione del reddito dell'abitazione principale? Se si, qualora si optasse per quella in uso alla figlia, l'altra come andrebbe classificata? Casa a disposizione? Grazie, sei molto gentile.
 
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Si, in effetti le istruz. del mod.730 non sono chiare.
Invece, sulle istruz. di Unico, quadro P (rigo RP7 - Mutui per acquisto abitazione principale), è riportato:

"Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito
ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado)."

Il principio è sempre lo stesso anche sul 730 (conta il TUIR).

- Lo stesso ragionamento vale anche per detraz.abitaz.principale.
- secondo me, qualora si optasse per quella in uso alla figlia come abitaz.principale, l'altra andrebbe classificata con cod. 09 (altri casi).


Saluti
 
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Ottima ricerca Fra! Sono d'accordo con te su tutto. :sun:
 
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Grazie Kob2; non ho mai avuto un caso simile, quindi mi interessava approfondire.

Saluti
 
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Grazie del contributo, anch'io propendo per le vostre conclusioni (contrariamente non avrei posto la domanda), sta di fatto che l'agenzia delle entrate nelle sue istruzioni e nei suoi libretti di chiarimenti (consultabili anche online) la pensa diversamente. In Italia la legge non dichiara lo spirito promotore, questo lo interpreta solo un giudice. Cordiali saluti a tutti.
 
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