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Mutuo cointestato per costruzione casa sul terreno di un solo conuige

Riferimento: Mutuo cointestato per costruzione casa sul terreno di un solo conuige

Diritto di abitazione
Ascritto nella categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui, e` considerato, da un punto di vista quantitativo un diritto minore rispetto all`usufrutto ed uso, anch`essi diritti reali di godimento su cosa altrui.
Trova disciplina all`art. 1022 c.c. ai sensi del quale: “Chiunque ha il diritto di abitazione di una casa, puo` abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”; da cio` ne deriva una sua applicazione alquanto circoscritta, rispetto non solo all`usufrutto ma anche all`uso.
Da una interpretazione della disciplina codicistica ne deriva altresi` che e` escluso concedere il diritto di abitazione ad altri o dare la casa gravata in locazione.
Oggetto esclusivo del diritto in esame e` la casa, nonche` tutto cio` che concorre ad integrarla, sottoforma di accessorio o pertinenza: garage,balconi, giardini ecc.
Essendo un diritto di natura reale, puo` essere costituito per contratto, il quale necessita ad substantiam la forma scritta di atto pubblico o scrittura privata, per usucapione oppure per testamento.

Questo è solo un esempio di ciò che trovi facendo una piccola ricerca su internet. Non metto il link di dove l'ho trovato perchè non so se è ammesso postare link...
 
Riferimento: Mutuo cointestato per costruzione casa sul terreno di un solo conuige

Diritto di abitazione
Ascritto nella categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui, e` considerato, da un punto di vista quantitativo un diritto minore rispetto all`usufrutto ed uso, anch`essi diritti reali di godimento su cosa altrui.
Trova disciplina all`art. 1022 c.c. ai sensi del quale: “Chiunque ha il diritto di abitazione di una casa, puo` abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”; da cio` ne deriva una sua applicazione alquanto circoscritta, rispetto non solo all`usufrutto ma anche all`uso.
Da una interpretazione della disciplina codicistica ne deriva altresi` che e` escluso concedere il diritto di abitazione ad altri o dare la casa gravata in locazione.
Oggetto esclusivo del diritto in esame e` la casa, nonche` tutto cio` che concorre ad integrarla, sottoforma di accessorio o pertinenza: garage,balconi, giardini ecc.
Essendo un diritto di natura reale, puo` essere costituito per contratto, il quale necessita ad substantiam la forma scritta di atto pubblico o scrittura privata, per usucapione oppure per testamento.

Questo è solo un esempio di ciò che trovi facendo una piccola ricerca su internet. Non metto il link di dove l'ho trovato perchè non so se è ammesso postare link...

resto della mia, per me la moglie in questo caso non detrae nulla..
poi se ti va di prenderti il rischio ..
ciao
 
Ultima modifica:
Riferimento: Mutuo cointestato per costruzione casa sul terreno di un solo conuige

Ok. Mi arrendo... Però mi sembra assurda questa normativa, soprattutto in virtù del fatto che le norme danno la possibilità di effettuare al detrazione sugli interessi relativi ai mutui contratti per costruzione di immobile da adibire ad abitazione principale anche a chi vanta un diritto reale diverso dalla proprietà.
Scusa tu dici che la situazione doveva essere risolta prima, secondo te come avrebbero potuto fare per risolverla? Secondo te c'era un'alternativa all'atto di donazione del 50 per cento del terreno a favore della moglie?
Grazie e ciao. :dead:
 
Riferimento: Mutuo cointestato per costruzione casa sul terreno di un solo conuige

tra l'altro il diritto di abitazione è diritto di godimento su cosa altrui, le detrazioni degli interessi sono concesse a chi ha il diritto di proprietà, indi al proprietario (anche per quota in comunione dei beni) ed al nudo proprietario.
per me prima dovevano attribuire al coniuge il 50% della proprietà del terreno.

ciao
 
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tra l'altro il diritto di abitazione è diritto di godimento su cosa altrui, le detrazioni degli interessi sono concesse a chi ha il diritto di proprietà, indi al proprietario (anche per quota in comunione dei beni) ed al nudo proprietario.
per me prima dovevano attribuire al coniuge il 50% della proprietà del terreno.

ciao

uhmm no, hai ragione.. nel caso del mutuo costruzione lo stesso deve essere stipulato da chi ha la proprietà od altro diritto reale..
 
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