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Modello eas

BIMBMONEL

Utente
secondo Voi una associazione, costituita nel 2011, che nei 60 giorni dalla costituzione non ha presentato il modello EAS può sanarlo ora con il pagamento della sanzione ridotta di Euro 258,00 secondo quanto stabilto con gli emendamenti approvati il 06/03/2012 ( Dl 16/2012 art.2) e continuare ad usufruire del regime di detassazione sia per il 2011 che per l'anno 2012 e a seguire?
Grazie
 
l'omessa o incompleta comunicazione del modello Eas, come precisato dalla C.M.
29.10.2009, n. 45/E, determina la perdita della possibilità di usufruire dei benefici fiscali
disposti dall'art. 148, D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 (non sarà più
possibile beneficiare della neutralità fiscale delle quote associative, dei contributi, dei
corrispettivi specifici versati agli enti associativi). Si cita, a tal proposito, direttamente
quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con al C.M. 9.4.2009, n. 12/E: "Resta inteso che
gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148
del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non
assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il
menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate". In pratica, l'omessa o
incompleta comunicazione fa diventare l'ente associativo "commerciale" a tutti gli effetti,
attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi)
qualsiasi attività svolta (art. 149, D.P.R. 917/1986).
La sua omissione non è sanabile a mezzo di ravvedimento operoso in quanto di tratta di una comunicazione e non di una dichiarazione.
 
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