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Scade il prossimo 15 dicembre il termine entro il quale le associazioni devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello EAS i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.
L'assolvimento di tale obbligo è necessario per poter continuare a fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva di quote, contributi e corrispettivi.
Sono esonerati dall'adempimento: le associazioni pro-loco che optano per il regime previsto dalla legge n. 398/1991; gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all?articolo 6 della legge n. 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995.
Alcune tipologie di associazioni possono invece inviare una versione semplificata del modello. Tra queste, come chiarito nell?ultima circolare emanata dall?Agenzia sulla comunicazione "EAS" (circolare n. 51) vi sono anche le associazioni combattentistiche e d'arma, iscritte nell'apposito albo presso il ministero della Difesa, e le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal Coni.
ciao annamaria ..... vedo che ti sei specializzata nel modello eas ...
peccato che è un adempimento "una tantum" ... ))
sto scherzando, io ho provveduto ed inviato ... è più semplice di quanto si creda effettivamente ...
ciao.
ciao annamaria ..... vedo che ti sei specializzata nel modello eas ...
peccato che è un adempimento "una tantum" ... ))
sto scherzando, io ho provveduto ed inviato ... è più semplice di quanto si creda effettivamente ...
ciao.