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Mi hanno detto che la bonifica renana non si deduce più, èveramente così?

ANNA79

Utente
Mi hanno detto che la bonifica renana non si deduce più, è veramente così?

Spero di ricevere presto una risposta

Grazie

Saluti
 
Deducibilità fiscale dei Contributi di Bonifica


REDDITI FONDIARI (terreni e fabbricati) Sostituzione dell'IRPEF con l'IMU (Imposta Municipale Propria)
Dall'1° gennaio 2013, data di entrata in vigore del D. Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con i disposti dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, NON SI POSSONO PIU' dedurre ai fini IRPEF i contributi di bonifica concernenti gl'immobili NON AFFITTATI E NON LOCATI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) NON POSSONO PIU' ESSERE PORTATI IN DEDUZIONE i contributi relativi:
- All'immobile adibito ad abitazione principale (c.d. prima casa) e relative pertinenze;
- Agl'immobili tenuti a disposizione del contribuente (quali ad es. le seconde case);
- Gl'immobili concessi in comodato d'uso;
- Gl'immobili destinati ad uso promiscuo dal professionista;
- Ai terreni non affittati;
- Ai terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- Ai terreni che pur essendo affittati sono utilizzati per usi non agricoli;
- Ai terreni produttivi di reddito d'impresa ex art. 55, comma 2° TUIR (redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, ove spettino alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d'impresa)

b) POSSONO ESSERE PORTATI IN DEDUZIONE i contributi relativi:
- Nel caso in cui l'immobile sia locato per una parte dell'anno, si rende necessaria l'esatta suddivisione tra la parte non locata (ove l'IMU sostituisce l'IRPEF) e quella locata che determina reddito ed addizionali. Relativamente al reddito complessivo IRPEF, comprensivo della parte locata è possibile portare in deduzione il contributo consortile;
- Terreni agricoli o incolti situati in zone montane e di collina delineate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 (in quanto esenti da IMU);

Nel momento in cui, per l'immobile, si verificasse un'esenzione ai fini IMU, automaticamente si riapplicherebbero le regole che disciplinano IRPEF con conseguente deduzione dei tributi consortili.
 
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