Riferimento: Mancanza codice fiscale/identificati controparte
La circolare dice che devono essere indicati i seguenti elementi informativi:
a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b) numero del codice fiscale del soggetto con il quale è intercorsa l’operazione attribuito dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
c) in caso di controparte persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
La mancata indicazione del codice fiscale è comunque a mio parere sanzionabile con la possibilità di ravvedersi entro un anno. La circolare 53 dice infatti che: Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della
comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.