Riferimento: ma la dich ici si fa ancora???
Come previsto a partire dal 2008 la dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali
(provvedimento 18/12/2007 dell'Agenzia del Territorio). Grazie all'interscambio informativo, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.
La dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (Mui). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti
relativi a diritti sugli immobili.
Viceversa, la dichiarazione va presentata:
per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Mui.
Quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta (ad esempio, l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato
relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata
dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in
precedenza; il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa; l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI o la caratteristica della ruralità; per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita,
interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato,
è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio; è di interesse storico o artistico, è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria,
nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, eccetera).
Buona serata.-