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Limite d'eta' per i minimi

laura13

Utente
Buongiorno a tutti,
alla luce delle nuove misure per utilizzare il regime dei minimi, non ho capito dalle varie circolari che ho letto, se i contribuenti che già ne facevano parte, perchè regime naturale al di sotto dei 30.000, possono continuare ad usufruirne o dall' 1 gennaio 2012 cadono tutti i loro requisiti.
Sono grata a chi mi sbroglia la così detta matassa!!!
ciao
 
Leggiamo assieme le modifiche al regime dei minimi contenute nell'art. 27 nella versione ultima approvata il 15 luglio.
Articolo 27.
(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità).
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.
2. Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente,» sono soppresse.
 
Limite d'eta' per i minimi dopo l'approvazione della Manovra correttiva 2011

La risposta mi sembra quindi sia la seguente:
- chi ha aderito al regime dei minimi a decorrere dall’anno di entrata in vigore dello stesso, ovvero dall’anno 2008 o dai successivi deve per prima cosa verificare se l'attività è iniziata prima o dopo il 31 dicembre 2007.
Se l'attività è iniziata prima del 31 dicembre 2001 dal 1 gennaio 2012 è fuori automaticamente dal regime dei minimi.

- Se invece l'attività è iniziata dopo bisogna verificare gli ulteriori requisiti.
La permanenza nel regime dei minimi si applica anche per gli anni successivi al quarto dall'inizio attività se l'imprenditore o il professionista ha meno di 35 anni.

Se non si hanno i requisiti per rientrare nel nuovo regime dei minimi viene istituita una sorta di nuovo regime che pero' riguarda solo le scritture contabili e la periodicità dei versamenti.
 
Quindi chi ha iniziato con il regime dei minimi dal 1° gennaio 2008 proseguirà per 4 anni oltre quello di inizio con imposta al 5% dal 2012.
Coloro che hanno meno di 35 anni proseguiranno fino al compimento del trentacinquesimo anno se tale compimento giunge dopo i 4 anni oltre quello di inizio.
 
mi sembra proprio che sia cosi. Ancora.... chiarendo.... quindi il nuovo regime dei minimi sarà per tutti quelli che hanno i requisiti, senza pero' l'età, per 4 anni, oltre i quattro anni solo chi ha meno di 35 anni...... Se un ragazzo di 25 anni inizia l'attività puo' rimanere nel regime dei minimi per 10 anni!
 
Quindi chi ha iniziato a marzo 2008 sopra i 35 anni ed era pensionato e faceva un lavoro autonomo oltre la pensione a marzo 2012 finisce? oppure continua fino al 2016 al 5% di ritenute?
 
Finisce nel 2012 credo il 31 dicembre, dopo se rientra nei limiti economici continua con il regime semiagevolato.
 
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