Salve Ambra, la risposta è affermativa.
L'inps esclude dall’obbligo contributivo le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro dovute a:
dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
decesso del lavoratore.
Cirolare Inps nr-140 del 14 Dicembre 2012