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Licenziamento per superamento periodo comporto

Kronos75

Utente
Buongiorno a tutti,
ringrazio quanti avranno la pazienza di leggermi e di rispondere a quanto descrivo in seguito.
Oggi mi è arrivata una raccomandata da parte del mio datore di lavoro per la risoluzione del rapporto per superamento del periodo massimo di comporto per malattia di 180 giorni durante l'ultimo anno (ccnl commercio terziario e servizi art. 175).
Nella raccomandata sono riportati tutti i protocolli dei certificati e relativi giorni.
Il mio dubbio è il seguente: sommando tutti i giorni, i 180 giorni, li ho raggiunti a fine febbraio. L'azienda mi ha mandato la raccomandata con il licenziamento solo oggi e ha continuato a pagarmi normalmente gli stipendi. La somma di tutte le giornate è pari a 320 giorni (ad oggi sono in malattina sino al 31 luglio).
Ora pur non comprendendo il comportamento dell'azienda che non ho mai sentito durante la malattia, volevo chiedere se ho diritto comunque all'indennità di disoccupazione inps vista la casistica inconsueta.
Devo rispondere alla raccomandata o fare qualche adempimento?
Ringrazio coloro che mi aiuteranno a sciogliere questi dubbi.
 
Salve , il fatto che l'azienda non ha proceduto al licenziamento per il superamento del c.d. comporto al termine dei 180 gg previsti dal ccnl, concedendo un ulteriore periodo e, senza esservi tenuta, ha continuato a corrispondere la retribuzione, non significa che abbia rinunciato comunque al licenziamento stesso, così si è espressa la giurisprudenza costante della cassazione, anche se alcuni tribunali del lavoro, si discostano da tale indirizzo, nell'occasione posso suggerire un consulto legale;

in tutti i casi, si ha diritto al preavviso ovvero all'indennità sostitutiva;

riguardo alla indennità di disoccupazione, non c'è dubbio alcuno del diritto;

con la lettera di licenziamento, dovrai recarti per iscriverti come disoccupato al centro per l'impiego e subito dopo al patronato per il disbrigo della pratica per la richiesta di disoccupazione.

Saluti domenico
 
Salve , il fatto che l'azienda non ha proceduto al licenziamento per il superamento del c.d. comporto al termine dei 180 gg previsti dal ccnl, concedendo un ulteriore periodo e, senza esservi tenuta, ha continuato a corrispondere la retribuzione, non significa che abbia rinunciato comunque al licenziamento stesso, così si è espressa la giurisprudenza costante della cassazione, anche se alcuni tribunali del lavoro, si discostano da tale indirizzo, nell'occasione posso suggerire un consulto legale;

in tutti i casi, si ha diritto al preavviso ovvero all'indennità sostitutiva;

riguardo alla indennità di disoccupazione, non c'è dubbio alcuno del diritto;

con la lettera di licenziamento, dovrai recarti per iscriverti come disoccupato al centro per l'impiego e subito dopo al patronato per il disbrigo della pratica per la richiesta di disoccupazione.

Saluti domenico

Grazie infinite domenico. L'ultimo mio dubbio riguarda il requisito della 30 giornate lavorative durante l'ultimo anno.
Queste vengono calcolate a ritroso dalla data di licenziamento oppure da quando presento la domanda? Io attualmente sono in malattia fino al 31 lugio e solo nel caso venissero calcolate a partire dalla data di licenziamento, rientrerei nel requisito in quanto devo attendere lo scadere della malattia per presentare domanda.
puoi aiutarmi a riguardo? te ne sarei infinitamente grato.
 
....Il mio dubbio è il seguente: sommando tutti i giorni, i 180 giorni, li ho raggiunti a fine febbraio. L'azienda mi ha mandato la raccomandata con il licenziamento solo oggi e ha continuato a pagarmi normalmente gli stipendi. La somma di tutte le giornate è pari a 320 giorni (ad oggi sono in malattina sino al 31 luglio).
.....

nel tuo caso il contratto parla di 180gg per anno solare

sindacalmente si intende al 99% l'anno solare quello che va dal 01/01 al 31/12...
anche l'inps intende dal 01/01 al 31/12 infatti paga la malattia max 180 giorni per anno solare 01/01-31/12 come anche chiarito nel caso di malattie a cavaliere di due anni solari...

altre situazioni e anche il ministero del lavoro quando parla di anno solare dice "non quello civile"...o 365 giorni iniziando da un qualsiasi giorno dell'anno...

il fisco quando parla di anno solare si riferisce a 01/01 31/12...

il tuo datore di lavoro ha interpretato come prassi consolidata in campo sindacale l'anno solare 01/01-31/12...

per quanto riguarda il comportamento dell'azienda che "non hai mai sentito durante la malattia", non credo che abbia particolari obblighi in proposito, tuttalpiù dovevi esser tu ad anticipare la ditta chiedendo un'eventuale aspettativa...
 
Ultima modifica:
Grazie infinite domenico. L'ultimo mio dubbio riguarda il requisito della 30 giornate lavorative durante l'ultimo anno.
Queste vengono calcolate a ritroso dalla data di licenziamento oppure da quando presento la domanda? Io attualmente sono in malattia fino al 31 lugio e solo nel caso venissero calcolate a partire dalla data di licenziamento, rientrerei nel requisito in quanto devo attendere lo scadere della malattia per presentare domanda.
puoi aiutarmi a riguardo? te ne sarei infinitamente grato.

A ritroso dalla data di licenziamento:

Circolare Inps nr.142-2015

5.2. Eventi che consentono neutralizzazione ai fini della ricerca delle 30 giornate di lavoro “effettivo”.

5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro.

Nella circolare n. 94 del 2015 al paragrafo “Requisiti” è stato precisato che - ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI - i periodi di malattia nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) siano da considerare “neutri”, con conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Analogamente, anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
 
Grazie 1000 Domenico. Riassumendo per aver capito bene se la lettera di licenziamento porta data 11 luglio 2016, le 30 giornate lavorate andanno ricercate dal 11 luglio 2015 al 11 luglio 2016 indipendendemente che perduri lo stato di malattia. Corretto? perdona i tanti dubbi ma essendo ancora malato connetto un po' a rilento.
Siete tutti gentilissimi e disponibili.
Un caro saluto.
 
Grazie 1000 Domenico. Riassumendo per aver capito bene se la lettera di licenziamento porta data 11 luglio 2016, le 30 giornate lavorate andanno ricercate dal 11 luglio 2015 al 11 luglio 2016 indipendendemente che perduri lo stato di malattia. Corretto? perdona i tanti dubbi ma essendo ancora malato connetto un po' a rilento.
Siete tutti gentilissimi e disponibili.
Un caro saluto.

Allora, i 30 gg vanno ricercati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'assenza di malattia, ipotizzando la data dell'11 Luglio 2015, quest'ultima dovrà essere retrodatata di tanti quanti sono i gg di malattia effettuati fino alla data di ricevimento della lettera di licenziamento.

Saluti domenico
 
Allora, i 30 gg vanno ricercati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'assenza di malattia, ipotizzando la data dell'11 Luglio 2015, quest'ultima dovrà essere retrodatata di tanti quanti sono i gg di malattia effettuati fino alla data di ricevimento della lettera di licenziamento.

Saluti domenico

Grazie Domenico per la tua disponibilità e preparazione. Perdonami se colgo l'occasione per chiederti gentilmente di sciogliere gli ultimi dubbi:

1. Controllando sul portale insp, l'azienda ha riportato come motivo del licenziamento: giustificato motivo oggettivo, è corretto?
2. La domanda la posso presenzare entro 68 giorni dal licenziamento e solo quando rientro in salute (sono in malattia per un intervento fino al 31/7). Corretto?
3. Le settimane utili al calcolo della naspi saranno calcolate a partire dalla data di licenziamento considerando o escludendo quelle di malattia per stabilirne durata e importo? Quali sono quelle neutre e per le quali si andrà a ritroso per più di 4 anni?
4.Quando effettuerò la domanda ( i primi di agosto) dovrò allegare anche un certificato medico che attesti le condizioni di buona saluto e di pronta ripresa all'attività lavorativa?

Scusa ancora ma ho ricevuto risposte discordanti sia da inps che da sindacati che da centro per l'impiego (ognuno mi di ce una cosa differente :confused:)
Grazie infinite e buon weekwnd.
 
Ultima modifica:
Salve Kronos75, grazie a te.

Faccio osservare il persistere dei dubbi a tutt'oggi non risolti, infatti alcune ( molte) sedi territoriali dell'inps tengono comportamenti diversi, fornendo ed ottenendo ad esempio, per la stessa domanda : “quale il termine di 68 gg per la presentazione della domanda di disoccupazione nel caso di insorgenza di malattia durante il rapporto di lavoro in seguito concluso per licenziamento”, risposte differenti:

il termine ( 68 gg) per la presentazione della domanda di disoccupazione decorre dalla data di cessazione della malattia;

il termine ( 68 gg) per la presentazione della domanda di disoccupazione decorre dalla data di licenziamento;

stesso discorso vale per le settimane di malattia, alcune sedi escludono sia per il calcolo che per la durata solo quelle dove non esiste integrazione da parte dell'azienda, altre con esclusione di tutte le settimane con e senza integrazione c/o azienda;

riguardo la presentazione di certificato medico, non sono a conoscenza di pareri opposti, la condizione per poter ricevere l'indennità di disoccupazione, è quella di certificare il riacquisto della capacita lavorativa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro dovuto al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro;

riguardo il motivo del licenziamento, la cassazione ha ribadito anche in una recentissima sentenza, che licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile a quello per giustificato motivo oggettivo.

Saluti domenico
 
riguardo la presentazione di certificato medico, non sono a conoscenza di pareri opposti, la condizione per poter ricevere l'indennità di disoccupazione, è quella di certificare il riacquisto della capacita lavorativa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro dovuto al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro;

Saluti domenico

Grazie Domenico, sempre esaustivo e impeccabile!

Non comprendo cosa generi risposte e comportamenti discordanti. Nella fattispecie del mio caso, la circolare n.94 non lascia molto spazio all'interpretazione (come sopra da te già indicato):

5.2.b. Malattia integrata dal datore di lavoro.

Nella circolare n. 94 del 2015 al paragrafo “Requisiti” è stato precisato che - ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI - i periodi di malattia nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) siano da considerare “neutri”, con conseguente ampliamento del periodo di osservazione.

Analogamente, anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Mi sto altresì documentando sul web e ho scoperto che l'indennità mi sarà corrisposta a partire dallo scadere del periodo di preavviso, visto che l'azienda mi ha comunicato che provvederà al pagamento della relativa indennità sostitutiva. Quindi 31/7 (termine malattia) + 30 (preavviso) + 8.

Ho quotato la parte della tua risposta che mi ha fatto sorgere un dubbio: quando scrivi che il certificato va prodotto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro dovuto al superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, intendi, licenziamento per superamento periodo di comporto durante la malattia come nel mio caso?
Deduco quindi non basti la prognosi indicata nel certificato telematico. Corretto?
In caso affermativo dovrò farmi rilasciare dal medico il certificato e inviarlo alla sede inps di competenza (non accettano copie di documenti medici come allegati sul portale Inps).

Grazie se troverai il tempo per rispondermi. In ogni caso, tengo aggiornata la discussione in modo che possa essere utile ad altri utenti.
 
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