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licenziamento per giustificato motivo oggettivo

freeworld

Utente
Sono stato licenziato ieri con raccomandata A/R per giustificato motivo oggetto che a mio avviso è palesemente falso.
E' stata chiesta alla conciliazione alla Dipartimento del Lavoro Territoriale cosi come previsto dalla nuova legge Fornero.
Ora mi sono letto attentamente cosa prevede e la cosa che più preoccupa è il fatto che il DTL deve provvedere alla convocazione delle parti entro il termine perentorio di 7 giorni,pena il mio licenziamento senza accordo..
Cosa mi converrebbe in questo caso fare?? ho giò dato mandato ad un avvocato del lavoro che pèrò vedrò soltanto questo sabato e poichè l'invio della lettera è avvenuto il 7 c.m. e ricevuta ieri,ho pochi giorni per "difendermi".
Grazie
 
Nella fattispecie, ritengo necessario fare le seguenti precisazioni:

la Dtl deve procedere alla convocazione ( datore di lavoro e lavoratore) nel termine che hai scritto ( 7 gg) che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro.

Questo tuttavia, non significa che hai solo 7 gg di tempo, infatti la procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine di 20 gg che ha inizio dal momento della trasmissione della convocazione da parte della DTL.

Il termine dei 20 gg non è tassativo, infatti con accordo tra le parti è possibile proseguire la controversia oltre il termine di cui sopra, se può essere utile per raggiungere un eventuale accordo.

Per quanto sopra, ritengo che sia utile la lettura della circolare del Ministero del Lavoro nr. 3-2013 a oggetto la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per gmo

Saluti domenico
 
Nella fattispecie, ritengo necessario fare le seguenti precisazioni:

la Dtl deve procedere alla convocazione ( datore di lavoro e lavoratore) nel termine che hai scritto ( 7 gg) che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro.

Questo tuttavia, non significa che hai solo 7 gg di tempo, infatti la procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine di 20 gg che ha inizio dal momento della trasmissione della convocazione da parte della DTL.

Il termine dei 20 gg non è tassativo, infatti con accordo tra le parti è possibile proseguire la controversia oltre il termine di cui sopra, se può essere utile per raggiungere un eventuale accordo.

Per quanto sopra, ritengo che sia utile la lettura della circolare del Ministero del Lavoro nr. 3-2013 a oggetto la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per gmo

Saluti domenico

scusa domenico,avevo omesso una cosa importante..il mio contratto prevede che la decorrenza dei giorni di preavviso partano dal 1 o dal 16 giorno di ogni mese..avendo ricevuto l'avviso ieri,pensi che sia possibile sollevare un vizio di forma e procedere all'annullamento dell'intera procedura??
grazie
 
Nel caso di specie, la risposta è negativa.

Come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare indicata in precedenza, il licenziamento ha effetto dal giorno con cui il procedimento è stato avviato, detto in altri termini, dal giorno che la Dtl ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro, art.1, c.41, Legge 28 Giugno 2012, n. 92 ( sottoriportato):

Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.
 
Nel caso di specie, la risposta è negativa.

Come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare indicata in precedenza, il licenziamento ha effetto dal giorno con cui il procedimento è stato avviato, detto in altri termini, dal giorno che la Dtl ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro, art.1, c.41, Legge 28 Giugno 2012, n. 92 ( sottoriportato):

Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

Spero almeno di potere chiedere il pagamento dei giorni spettanti dal mancato rispetto della procedura di preavviso..in pratica dal 16 aprile al 6 maggio..grazie
 
Spero almeno di potere chiedere il pagamento dei giorni spettanti dal mancato rispetto della procedura di preavviso..in pratica dal 16 aprile al 6 maggio..grazie

essendo passati 42 giorni dalla data di ricevimento della lettera di licenziamento,pensi che ci siano ancora i termini per una convocazione da parte del DTL? in quel caso come mi dovrei comportare? perchè penso che avendo impugnato il licenziamento ed avendo nella stessa lettera sollevato varie violazioni,la mia ex società sapendo che non mi potevano licenziare ,cercano di "salvarsi" attraverso una conciliazione tramite DTL e non in altre sedi..
grazie
 
Considerato che i termini di convocazione da parte della dtl ( su richiesta del datore di lavoro?)sono abbondantemente scaduti, ritengo utile “sentire” la stessa e conoscere quali i motivi del ritardo.

Ho un dubbio, il licenziamento è stato impugnato solo avanti alla dtl e non anche al datore di lavoro?.
 
Considerato che i termini di convocazione da parte della dtl ( su richiesta del datore di lavoro?)sono abbondantemente scaduti, ritengo utile “sentire” la stessa e conoscere quali i motivi del ritardo.

Ho un dubbio, il licenziamento è stato impugnato solo avanti alla dtl e non anche al datore di lavoro?.

al datore di lavoro si con raccomandata A/R..alla dtl no perchè non credo che dovevamo farlo dato che non ci ha convocato e se non sbaglio la procedura non lo prevede in caso di mancata convocazione.
 
Infatti, è il datore di lavoro che chiede la convocazione alla Dtl.

Era parso di comprendere con riferimento al tuo primo post dove scrivi "E' stata chiesta alla conciliazione alla Dipartimento del Lavoro Territoriale cosi come previsto dalla nuova legge Fornero", che la richiesta ( facoltativa ) era stata da te attivata.
 
Infatti, è il datore di lavoro che chiede la convocazione alla Dtl.

Era parso di comprendere con riferimento al tuo primo post dove scrivi "E' stata chiesta alla conciliazione alla Dipartimento del Lavoro Territoriale cosi come previsto dalla nuova legge Fornero", che la richiesta ( facoltativa ) era stata da te attivata.

Premetto che a me è' arrivata soltanto la comunicazione per conoscenza,quindi potrebbe essere anche una cosa simulata..comunque se anche mi dovesse arrivare la convocazione non mi presenterò dato che ormai il licenziamento ha avuto i suoi effetti..c e qualcosa che puzza..e se la stanno facendo sotto..
 
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