Riferimento: Licenziamento per giusticato motivo
Salve, per quanto sopra, solo per il riferimento normativo:
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
13 Luglio 2006
L’art. 15, comma 6, della L. n. 264/1949 stabiliva che i lavoratori licenziati da una azienda per riduzione del personale avessero la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro dodici mesi. L’articolo menzionato è stato modificato successivamente dal D.Lgs. n. 297/2002 (nuova disciplina in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro) che, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, ha apportato rilevanti modifiche ad una serie di disposizioni preesistenti, abrogandone alcune ed integrandone altre al fine di adattarle alla nuova disciplina. In particolare, l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 297/2002 ha espressamente ridotto da un anno a sei mesi l’arco temporale entro cui vige il diritto di precedenza nella riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, qualora l’azienda decida nuove assunzioni per coprire posti di lavoro corrispondenti alle qualifiche possedute dai lavoratori licenziati.
Saluti domenico