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Lavoro in Svizzera - applicabilità convenzione

Buongiorno,
mio figlio soggiorna da quasi un anno in Svizzera (Zurigo) per studio.
Ora comincerà a lavorare con uno stage retribuito ed in seguito sarà assunto con contratto triennale (e retribuito) dalla sua Università.

Non è iscritto all'AIRE.

La convenzione ITALIA/SVIZZERA N. 943 del 23/12/78 all'art. 15 (comma 1) dice che:
"...gli stipendi...che un residente di uno stato contraente (Italia) riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro stato contraente (Svizzera). Se l'attività è quivi svolta, le retribuzioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro stato (Svizzera)."
Inoltre non sussistono le eccezioni del comma 2.

I suoi stipendi sono tassati alla fonte secondo la legislazione svizzera.

L'applicazione della convenzione menzionata significa che i suoi redditi non dovranno essere dichiarati in Italia?

Grazie mille per le cortesi risposte e delucidazioni, e complimenti per il sito, veramente notevole.

Cordialissimi saluti
Gianni Maria
 
Buongiorno,
mio figlio soggiorna da quasi un anno in Svizzera (Zurigo) per studio.
Ora comincerà a lavorare con uno stage retribuito ed in seguito sarà assunto con contratto triennale (e retribuito) dalla sua Università.

Non è iscritto all'AIRE.

La convenzione ITALIA/SVIZZERA N. 943 del 23/12/78 all'art. 15 (comma 1) dice che:
"...gli stipendi...che un residente di uno stato contraente (Italia) riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro stato contraente (Svizzera). Se l'attività è quivi svolta, le retribuzioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro stato (Svizzera)."
Inoltre non sussistono le eccezioni del comma 2.

I suoi stipendi sono tassati alla fonte secondo la legislazione svizzera.

L'applicazione della convenzione menzionata significa che i suoi redditi non dovranno essere dichiarati in Italia?

Grazie mille per le cortesi risposte e delucidazioni, e complimenti per il sito, veramente notevole.

Cordialissimi saluti
Gianni Maria

Buongiorno,

io credo che, nei confronti di suo figlio si deve per il momento applicare l'articolo 20 della Convenzione che qui riporto:

art. 20 Studenti e apprendisti.
"Le somme che uno studente o un apprendista il quale e' o era prima,
residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato
contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato."
Questo significa che la condizione per non essere tassato in Svizzera, gli emolumenti devono essere corrisposti da fonte situata fuori della Svizzera. Ipotizzando una fonte italiana, desumo che la tassazione sia esclusiva in Italia; parimenti se la fonte fosse Svizzera, si dovrebbero corrispondere nella Confederazione le imposte. In base a come è stata scritta questa norma, riterrei anche in Italia (essendo suo figlio residente fiscale in Italia).
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
Grazie Rag. Rodella per la risposta.

MI sono espresso male in quanto non è il caso di fondi per il sostentamento agli studi o alla formazione ma veri e propri stipendi, erogati tra l'altro da ditte/enti svizzeri.
Il mio dubbio, pertanto, è se la convenzione permette la non dichiarazione in Italia di tali redditi esteri, già tassati alla fonte in Svizzera.
Oppure se bisogna dichiarare in Italia e poi detrarre il credito di imposta per quanto pagato in CH. E, in questo caso, si utilizzan le retribuzioni convenzionali o quelle effettive?

Ho trovato queste istruzioni nell'appendice al 730 che fanno pensare all'ipotesi di non dover dichiarare nulla, ma, purtroppo, non sono abbastanze esplicative:

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da
contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le
doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop-
pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati
a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop-
pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati
a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le
imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nei
casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale an-
che nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro
Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pa-
gate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente
in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che ri-
guardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti resi-
denti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o prove-
nienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in
quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,
Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista
la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le
seguenti condizioni:

il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per
meno di 183 giorni;

le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il
datore di lavoro ha nell’altro Stato

2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abroga-
zione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis
dell’art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi
soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è de-
terminato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno
2014, si fa riferimento al D.M. 23 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 2
del 3 gennaio 2014.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di
183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in
Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e
sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro di-
pendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2014
sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazio-
ne, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’este-
ro, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per
la valutazione della propria situazione economica.


Grazie ancora per la cortesia e la disponibilità
Cordiali saluti.
 
Grazie Rag. Rodella per la risposta.

MI sono espresso male in quanto non è il caso di fondi per il sostentamento agli studi o alla formazione ma veri e propri stipendi, erogati tra l'altro da ditte/enti svizzeri.
Il mio dubbio, pertanto, è se la convenzione permette la non dichiarazione in Italia di tali redditi esteri, già tassati alla fonte in Svizzera.
Oppure se bisogna dichiarare in Italia e poi detrarre il credito di imposta per quanto pagato in CH. E, in questo caso, si utilizzan le retribuzioni convenzionali o quelle effettive?

Ho trovato queste istruzioni nell'appendice al 730 che fanno pensare all'ipotesi di non dover dichiarare nulla, ma, purtroppo, non sono abbastanze esplicative:

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da
contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le
doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop-
pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati
a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le dop-
pie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati
a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le
imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir. Nei
casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale an-
che nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro
Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pa-
gate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente
in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che ri-
guardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti resi-
denti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o prove-
nienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in
quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,
Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista
la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le
seguenti condizioni:

il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per
meno di 183 giorni;

le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il
datore di lavoro ha nell’altro Stato

2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abroga-
zione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis
dell’art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi
soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è de-
terminato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno
2014, si fa riferimento al D.M. 23 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 2
del 3 gennaio 2014.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di
183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in
Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e
sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro di-
pendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2014
sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazio-
ne, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’este-
ro, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per
la valutazione della propria situazione economica.


Grazie ancora per la cortesia e la disponibilità
Cordiali saluti.

In merito all'applicazione dell'articolo 15, 2 comma, credo che se suo figlio venisse assunto ad esempio, il primo agosto, limitatamente all'anno fiscale 2015 potrebbe esserci tassazione esclusiva in Italia (sempre che si rispettino i punti b e c del citato comma); mentre invece per il 2016 e 2017, siamo in presenza di tassazione concorrente (duplice imposizione e credito imposta).
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
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