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lavoro in somministrazione

silvmik

Utente
Salve avrei bisogno di alcuni chiarimenti sul il lavoro in somministrazione a tempo determinato:

1) se il lavoratore somministrato, con specifico un livello, svolge delle mansioni per le quali è previsto, ma solo dall'accordo integrativo triennale dell'utilizzatore, un livello più alto, potrebbe
rivalersi per le differenze retributive sull'utilizzatore o sull'agenzia di somministrazione?;
2) qualora l'utilizzatore entrasse in cigo, come è da considerare la posizione del somministrato, se nel reparto rimanesse solo mentre i dipendenti sono sospesi a zero ore? Potrebbe avanzare azioni contro l'utilizzatore o l'agenzia?

Grazie mille
:smile1:
 
Salve silvmik, l’art 23 del D-Lgs nr. 276-03 stabilisce che... I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte…..
In questo caso ( svolgimento di mansioni superiori) l’utilizzatore dovrà dare comunicazione all’agenzia, per le differenze retributive derivanti.
In caso contrario si ha il diritto a ricevere quest’ultime da parte dell’utilizzatore (obbligato in solido).

La seconda domanda non la comprendo.
Nulla vieta negli accordi con le oo-ss stabilire sulla base delle competenze è professionalità, il “tenere” il somministrato in azienda anche a parità di mansioni, e la collocazione a zero ore di altri lavoratori avviata dall’azienda.
 
Mi scusi per l'esposizione della 2^ domanda, volevo sapere se la posizione del somministrato fosse regolare o da intendersi come sostituzione dei dipendenti.
 
Mi scusi per l'esposizione della 2^ domanda, volevo sapere se la posizione del somministrato fosse regolare o da intendersi come sostituzione dei dipendenti.

Silvmik, chiedere scusa perchè? diamoci del tu.
Nel tuo caso mi è parso di comprendere che sei in forza all'azienda.
Ma se anche così non fosse, con appositi accordi sindacali (come in precedenza ho scritto), è possibile l'assunzione in somministrazione anche in presenza di sospensione o riduzione di orario in ipotesi di carenza di adeguate competenze e professionalità ( art. 20.c.5, lettera b, D-lgs 276-03.
Saluti domenico
 
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