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lavoro a chiamata cameriere di sala dopo la riforma

GIUSE09

Utente
secondo voi è possibile dopo la riforma stipulare un contratto a chiamata per un 27enne che deve fare il cameriere di sala? alcuni dicono che non si può più fare altri si.. non so come comportarmi..
Grazie a tutti...
 
secondo voi è possibile dopo la riforma stipulare un contratto a chiamata per un 27enne che deve fare il cameriere di sala? alcuni dicono che non si può più fare altri si.. non so come comportarmi..
Grazie a tutti...

GIUSE09, secondo le indicazioni stabilite nella Circolare del Ministero del Lavoro del 18 Luglio u.s., non è possibile " sottoscrivere contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina; ciò vale in particolare in relazione alla possibilità di stipula del contratto con soggetti dai 24 anni e fino ai 55".
Questo è il dato ufficiale.
Saluti domenico
 
@ GIUSE09.
Per opportuna conoscenza vorrai osservare la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 20 di ieri 1 Agosto a oggetto:
lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt 33-40 del D.Lgs n. 276-03- istruzioni operative al personale ispettivo
 
@ GIUSE09.
Per opportuna conoscenza vorrai osservare la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 20 di ieri 1 Agosto a oggetto:
lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt 33-40 del D.Lgs n. 276-03- istruzioni operative al personale ispettivo

Buongiorno a tutti!

Spero qualcuno mi dara una mano a capire cosa devo fare e se posso fare qualcosa per rimediare la situazione in cui sono.
Ho notato che molti datori di lavoro /consulenti hanno riscontrato un forte dubbio circa le condizioni per la stipulazione di un contratto intermittente.

Ad alcuni la normativa lascia spazio a dubbi nel senso che vi sono datori di lavoro che continuano a stipulare contratti di lavoro solo in virtu a: punto 5 del RD 2657/1923 e in funzione del rinvio operato dall'art 40 D.Gls 276/03 e dall'art 1 del DM 23/10/04.

Per essere piu chiara, vorrei sapere se veramente il contratto che ho firmato il 03/01/2012 è conforme alla normativa attuale visto che la nuova normativa prevede il requisito di età anagrafica inferiore ai 24 e superiore ai 55 anni , che le circolari 19 e in seguito la 20/2012 sottolineano espressamente in tutte le loro parti (comprese la parti riguardanti il regime transitorio) il requisito anagrafico come condizione legittimante per la firma di un tale contratto: " ai fini della stipulazione del contratto intermittente il lavoratore abbia al massimo 23 anni e 364 giorni oppure abbia più di 55 anni".

Io sono una cameriera di sala nel ristorante di un'albergo,ho 40 anni .

La mia domanda :

Se è stato legittimato il ricorso a tale tipologia contrattuale in presenza di condizioni oggettive e soggetive (non e/o soggettive) si possono fare ancora contratti di questo tipo anche a lavoratori che non hanno il requisito di età previsto dalla nuova normativa?

- un contratto intermittente si può stipulare oggi solo in presenza di condizioni oggettive eludendo/escludendo le condizioni soggettive per il ricorso a questa forma contrattuale?

Giovedi avevo chiamato il numero verde Min Lavoro , la signorina che mi ha risposto ha tentato di convincermi (dopo tante pause in seguito alle mie domande) dicendo che il mio contratto fosse a norma di legge in quanto stipulato in base ai requisiti oggettivi richiesti dalla normativa invitandomi di leggere bene la legge...

Grazie per le vostre risposte!
 
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@ GIUSE09.
Per opportuna conoscenza vorrai osservare la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 20 di ieri 1 Agosto a oggetto:
lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt 33-40 del D.Lgs n. 276-03- istruzioni operative al personale ispettivo
Buongiorno!
Cosa puo/deve fare il lavoratore 25-54enne a cui e stato stipulato un contratto a chiamata?
 
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