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iva vitto e alloggio

demagigi

Utente
Buongiorno,
abbiamo capito tutti che l’iva relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, non è deducibile ai fini ires/irap nel momento in cui si rinuncia alla detrazione iva.
In questo io vedo una disparità di trattamento con altre spese per le quali l’iva non detraibile diventa un costo.
Il fatto che nel caso di iva passata a costo sia per espressa volontà legislativa, non cambia la sostanza.
Cosa ne pensate?
 
Riferimento: iva vitto e alloggio

risoluzione n. 517 del 6 settembre 1980, ove, con riferimento ad una operazione di parziale rinuncia al credito, è stato, tra l’altro, affermato che “
principio generale di deducibilità fiscale è quello che pone come condizione il requisito della inerenza dei costi e degli oneri, inteso non soltanto nella obiettiva riferibilità dell’onere all’esercizio dell’impresa, ma anche nella ricorrenza di quel concetto di ‘inevitabilità’ dello stesso ...” e che, sotto questo profilo, “potrebbe dubitarsi che una rinuncia volontaria … possa considerarsi come onere inerente”.

Aggiungeva, tuttavia la risoluzione che, “


in tema di gestione aziendale, l’inerenza e, quindi, l’inevitabilità di un costo od onere, va riconosciuta per il solo fatto che tale costo od onere si pone in una scelta di convenienza per l’imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico”.


Pertanto, è da ritenere che


ove sia dimostrabile che il comportamento adottato dall’impresa in relazione a spese non supportate da fattura è frutto di una scelta di convenienza economicamente valida (xchè, per esempio, conviene non registrare tutte le fatture relative evitando di creare tutte le volte il fornitore, registri iva, libro giornale, ecc...), non dovrebbe essere negata l’inerenza dell’IVA rimasta a carico dell’impresa o dell’esercente arti e professioni.
 
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